Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 192
Vendita di alloggi di proprietà regionale
siti a Gradisca d'Isonzo
1.
L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'
articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27
, nonché a quanto disposto dall'
articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44
, è autorizzata ad alienare a titolo oneroso gli alloggi realizzati ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale n. 27/1989
.