Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 19
 Fondo per l'occupazione
(programma 2.5.3.)
1. Al fine di favorire il sostegno delle attività produttive e dei livelli occupazionali nella regione Friuli- Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA >> un fondo speciale, da gestire con contabilità separata dalla predetta società.
6. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. L'onere di lire 18 miliardi fa carico al capitolo 7240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
2 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995