1. In analogia con quanto disposto dall'
articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.