Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 187
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri
Enti locali per l'occupazione giovanile
1. In analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.