Art. 176
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.