Art. 171
Attivitā statistica
(programma 0.5.1.)
1.
Nell'ambito dell'attivitā statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale č autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtā sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.
2. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 2/2006