Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 169
Sedi regionali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20
, come integrato dall'
articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
, dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69
, e dall'
articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28
, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.
2.
Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.