1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata con l'
articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.