1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'
articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'
articolo 97, comma 21, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.