Art. 137
Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Č revocata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1995, dall'
articolo 101, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'
articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, č ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'
articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.