Art. 13
Autorizzazione al rimborso di oneri sostenuti dai Comuni
per interventi già ammessi a finanziamento
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11
della
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province sono autorizzate ad utilizzare le somme assegnate con l'
articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché quelle assegnate con l'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni per gli interventi già ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con l'approvazione del secondo programma stralcio, limitatamente alle quote relative agli esercizi 1989 e 1990.
2. Possono essere rimborsate le spese documentate, effettivamente sostenute prima della data di entrata in vigore della presente legge che risultino ammissibili a finanziamento ai sensi della normativa regionale in materia di opere pubbliche vigente alla data di aggiudicazione del relativo appalto.