Art. 127
Finanziamenti all'ERSA per programmi di
ricerca e sperimentazione per lo
sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'
articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.