Art. 1
Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia
ai sensi della legge regionale
9 marzo 1988, n. 10
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata, con le modalità previste dall'
articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la somma complessiva di lire 114.000 milioni per l'anno 1994, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1994, la somma complessiva di lire 114.000 milioni, di cui:
a) lire 48.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.