Art. 1
1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, si intendono quelle precedentemente svolte dai Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.
2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico- forestale.
Art. 4
Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio
1993, n. 26
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 bis, comma 1, L. R. 26/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.