Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 14/01/1994
Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attivitą di solidarietą internazionale.
Art. 4
Fondo regionale per interventi di solidarietą
internazionale
1.
Gli interventi del Fondo regionale di cui all'
articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30
, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della
legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1
, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.