Legge regionale 23 dicembre 1993, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 27/12/1993

Rifinanziamento e modifiche delle leggi regionali 27 dicembre 1989, n. 40, 29 marzo 1993, n. 10 e 17 giugno 1993, n. 47 in materia di attuazione di programmi comunitari.
Art. 2
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 902 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 662 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 240 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' artigianato.

2. L' onere di lire 662 milioni derivante dal comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 7296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 662 milioni per l' anno 1993.
3. L' onere di lire 240 milioni derivante dal comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 7978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 240 milioni per l' anno 1993.
4. Sui precitati capitoli 7296 e 7978 della spesa vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 352 milioni e, rispettivamente, di lire 150 milioni.
5. Al predetto onere complessivo di lire 902 milioni in termini di competenza, e di lire 502 milioni in termini di cassa, si provvede, per lire 400 milioni in termini di competenza con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 595 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, e per lire 502 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti:
a) storno di lire 140 milioni dal capitolo 7980, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa disposta dall' articolo 12, comma 2, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;
b) storno di lire 362 milioni dal capitolo 7983, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa disposta dall' articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10.

Art. 3
 
1.
All' articolo 37 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, il comma 1 è sostituito con il seguente:
<< 1. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto. >>.