<< 9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall' articolo 4, commi 1 e 2, della
legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9. >>.