<< Art. 7
Destinatari
1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio- assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili.
2. Agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.
3. Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell' utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all' accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso. >>.