1. Per l' anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della
legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell' anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.