Art. 8
(Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)
1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9 Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014