Art. 7
Nuovi conferimenti all' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all' importo complessivo di lire 8.900 milioni.
4. Per l' integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.
6. Per favorire la commercializzazione del marmo l' Amministrazione regionale concede all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 68, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 42/1995