Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 5 octies
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 14, L. R. 6/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 32, L. R. 20/2015
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 34/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 47, L. R. 14/2016
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 31/2017
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 45/2017