Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 5 bis
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;
c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;
h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;
i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;
j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;
j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;
k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.
k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.
k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 17/2011
3 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 6/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 1, L. R. 21/2013 nel testo modificato da art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 2, L. R. 21/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 48, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
10 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
11 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
13 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
14 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
15 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
16 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
17 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
18 Articolo interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 19/2015
19 Lettera j) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 33, L. R. 20/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 8/2015.
20 Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
21 Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
22 Lettera j bis) del comma 4 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
23 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
24 Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
25 Lettera i bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera c), L. R. 14/2016
26 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2016
27 Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 55, L. R. 31/2017
28 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
29 Lettera h ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
30 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
31 Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 24, L. R. 16/2021
32 Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
33 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
34 Comma 4 sexies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
35 Comma 4 septies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
36 Comma 4 octies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.