Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.