Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 29 del 20 luglio 1994, n. 19 dell' 11 maggio 1994 e n. 10 dell' 8 marzo 1995.
3 Il comunicato relativo all' esame dell' articolo 11 della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
4 Capo I bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
5 Articolo 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
6 Articolo 5 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
7 Articolo 5 quater aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
8 Articolo 5 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
9 Articolo 5 sexies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
10 Articolo 5 septies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
11 Articolo 5 octies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
12 Articolo 5 nonies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
13 Articolo 5 decies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
14 Articolo 5 nonies 1 aggiunto da art. 12, comma 23, L. R. 27/2012
15 Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 50, L. R. 23/2013
16 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
17 Articolo 5 sexies 1 aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
18 Articolo 5 sexies 2 aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
19 Articolo 5 undecies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
CAPO I
 Finalità e obiettivi progettuali
Art. 3
 Obiettivi progettuali
1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:
a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;
b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all' aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;
d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;
g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all' articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;
i) sviluppo dell' agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l' ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d' intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 76, L. R. 22/2007
Art. 4
 Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
1. La Regione promuove l' applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l' attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d' intervento comunitari.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 5
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
CAPO I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 17/2011
3 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 6/2013
6 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 48, L.R. 15/2014 è disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata << Turismo Friuli Venezia Giulia >>, in seguito TurismoFVG e dell'<< Agenzia Regionale Promotur >>, in seguito denominata Promotur, in un unico ente denominato PromoTurismoFVG, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi della TurismoFVG e di Promotur, che sono contestualmente soppresse.
7 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
8 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
10 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
11 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
12 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
13 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
14 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
15 Articolo interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 19/2015
16 Lettera j) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 33, L. R. 20/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 8/2015.
17 Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
18 Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
19 Lettera j bis) del comma 4 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
20 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
21 Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
22 Lettera i bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera c), L. R. 14/2016
23 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2016
24 Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 55, L. R. 31/2017
25 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
26 Lettera h ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
27 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
28 Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 24, L. R. 16/2021
29 Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
30 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
31 Comma 4 sexies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
32 Comma 4 septies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
33 Comma 4 octies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
34 Comma 4 novies aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 7/2025
35 Comma 2 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
36 Comma 3 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
37 Comma 4 abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
38 Comma 4 bis abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
39 Comma 4 ter abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
40 Comma 4 quater abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
41 Comma 4 quinquies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
42 Comma 4 sexies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
43 Comma 4 septies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
44 Comma 4 octies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
45 Comma 4 novies abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 17/2011
3 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 6/2013
5 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera d), L. R. 6/2013 . Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della L.R. 6/2013.
Art. 5 sexies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 3, L. R. 17/2011
3 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 12, lettera e), L. R. 6/2013
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 3/2014
7 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 3/2014
8 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2019
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 28, L. R. 7/2024
11 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 sexies 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
3 Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
4 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
5 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 sexies 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 64, L. R. 14/2016
4 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 septies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 octies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 14, L. R. 6/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 32, L. R. 20/2015
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 27, L. R. 34/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 47, L. R. 14/2016
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 27, L. R. 31/2017
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 45/2017
8 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera a), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 5 nonies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria della lettera d) del comma 1, stabilita da art. 12, comma 4, L. R. 17/2011
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
4 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 nonies 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 23, L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 12, lettera g), L. R. 6/2013
Art. 5 decies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 14/2016
4 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
Art. 5 undecies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 66, L. R. 14/2016
3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
CAPO II
 Disposizioni sull' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 7
 Nuovi conferimenti all' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all' importo complessivo di lire 8.900 milioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall' articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.
4. Per l' integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 68, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 42/1995
CAPO III
 Disposizioni per l' attuazione di interventi specifici
Art. 8
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9 Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014
Art. 9
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
2. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Il comunicato relativo alla conclusione della procedura di infrazione riguardante il presente articolo, assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
2 Articolo abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 74, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 74, comma 5, L. R. 9/1996
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 19
 Norme finanziarie relative al Capo I
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall' articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 1501 (2.1.142.2.10.12) con la denominazione << Spese per le convenzioni con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l' elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l' attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7361 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 (2.1.243.3.10.12) e con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7302 (2.1.243.3.10.12.) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
13. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 20
 Norme finanziarie relative al Capo II
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 1588 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul predetto capitolo 1588 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7362 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi all'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA per l' acquisizione o la realizzazione di immobili e per l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Sul predetto capitolo 7362 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7260 (2.1.163.2.10.12.) con la denominazione << Contributi all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per le spese di gestione dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 7260 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1589 (2.1.251.2.10.12.) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.750 milioni per l' anno 1993.
12. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 7363 (2.1.251.5.10.12) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo di rotazione per consentire l' anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l' utilizzo di lotti boschivi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
14. Sul precitato capitolo 7363 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
15. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7364 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per consentire la partecipazione alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
17. Sul precitato capitolo 7364 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
Art. 21
 Norme finanziarie relative al Capo III
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA ' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma O.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
13. Per le finalità previste dall' articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
15. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
17. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
19. Sul precitato capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
20. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 7863 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
22. Sul precitato capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
26. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la denominazione << Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l' assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
28. Sul precitato capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
29. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
32. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1994.