Art. 5
Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e
all' artigianato
1. Per le finalitā di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialitā.
2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.
4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalitā e le procedure indicate dai Capi III e IX della
legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalitā e le procedure indicate dai Capi I e IV della
legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.