Legge regionale 24 giugno 1993 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TITOLO IX

NORME FINANZIARIE

Art. 34

1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

6. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1993.

7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l' anno 1993.

8. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1993.

10. Per le finalità previste dall' articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione << Anticipazioni e rimborsi nell' ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.

12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamento economico del Tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

15. Per le finalità previste dall' articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1993.

16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo.

(1)

17. Per le finalità previste dall' articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione << Spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

19. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

20. Per l' introito delle somme derivanti dall' applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione << Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.

21. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.

22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1993.

23. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.

24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione << Spese dirette per l' attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.

25. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l' anno 1993 si provvede:

a) per lire 4.500 milioni per l' anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

26. All' onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede:

a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato;

b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

Note:

Parole soppresse al comma 16 da art. 86, comma 4, L. R. 5/1994