Legge regionale 24 giugno 1993 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TITOLO V

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 16/1996

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 20 bis

( ABROGATO )

(1)(7)

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996

Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004

Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.

Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attivita' del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 20 ter

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 21

( ABROGATO )

(3)(4)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 22 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 50, comma 2, L. R. 7/2010

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 22 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004

Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.