Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
TITOLO II
 INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE
SOLE CON MINORI A CARICO
Art. 3
 
1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che viene autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.
6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.
9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l' erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
2 Comma 5 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006