Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' etā evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unitā sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo č centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.