Art. 8
1. Nell' ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla
legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, č assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternitā e della paternitā, la corresponsabilitā educativa dei genitori e la solidarietā sociale.
2. Le Unitā sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.
3. Le Unitā sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalitā consultoriali, che siano inerenti alla maternitā ed alla feconditā.