Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
Art. 20 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
5 Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.
6 Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attivita' del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.
7 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.