Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010
Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
Art. 2
1.
Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinitą.