﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 giugno 1993

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento  del  bilancio ai sensi dell'  articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1993-1995ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1993</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Assestamento di bilancio</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale   20   gennaio  1982,  n.  10,   come   sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989,  n. 32,  il  saldo  finanziario presunto di lire 60.000.000.000, iscritto  tra  le entrate nel bilancio pluriennale  per  gli anni   1993-1995  e  nel  bilancio  per  l' anno  1993,   in applicazione  dell' articolo 4,  terzo  comma,  della  legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge  regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato,  in base ai  risultati  accertati alla chiusura  dell' esercizio 1992, nell' importo di lire 93.379.735.416.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando   alla  giacenza  di  cassa,  accertata   in   lire 294.509.125.136,  i  residui attivi  al  31  dicembre  1992, accertati in lire 2.785.500.797.656, e sottraendo i  residui passivi   al   31   dicembre   1992,   accertati   in   lire 1.713.675.061.636,  nonché i trasferimenti  all' anno 1993, accertati in lire 1.272.955.125.740.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale  n.  10/1982,  le  poste  relative  all' ammontare presunto   dei  residui  attivi  e  passivi,   delle   somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte  nel bilancio di   previsione  per  l' anno 1993,  sono  aggiornate  negli ammontari complessivi indicati al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione dell' entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993   sono   introdotte  le  variazioni,  in   termini   di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt; A &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione della spesa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993   sono   introdotte  le  variazioni,  in   termini   di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt; B &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzarelative ad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per l' anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt; C &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di cassa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del  bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt; D &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitoli di entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  sono  istituiti i capitoli 875, 1752  e  1753  con  la classificazione  indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; A &gt;&gt;  ed  i capitoli   474   e  476  con  la  classificazione   indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; C &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitoli di spesa epartite di fondo globale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono istituiti i capitoli 1131, 1132, 1133, 1135, 1270, 1309,   9002   e   9003  con  la  classificazione   indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; B &gt;&gt; ed i capitoli 2933, 4384,  4386, 6321,   6322   e   6323  con  la  classificazione   indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; C &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  All' elenco n. 4 - fondo globale  -  spese  correnti (cap.8900)  allegato al bilancio pluriennale  per  gli  anni 1993-1995  ed  al bilancio per l' anno 1993 è istituita  la partita  n. 7  con la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; B &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  All' elenco n.  5  -  fondo  globale  -  spese   di investimento  (cap.  8920) allegato al bilancio  pluriennale per  gli  anni 1993-1995 ed al bilancio per l'anno  1993  è istituita  la partita n. 38 con la classificazione  indicata nell' annessa tabella &lt;&lt; B &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Iscrizione di capitoli nell' elenco spese obbligatorie</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  capitoli 1267, 1268, 1306 e 1307 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995  e  del  bilancio per l' anno 1993  sono  inseriti nell' elenco n. 2, allegato ai bilanci medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica di codici finanza</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I codici di finanza regionale dei capitoli 2859 e 4383 sono modificati, rispettivamente, in &lt;&lt;  2.1.243.3.10.11  &gt;&gt; e &lt;&lt;  1.1.157.2.08.08  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione all' articolo 9della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Ad  integrazione di quanto disposto dall' articolo 9 della  legge regionale, n. 2/1993, l' Assessore alle finanze è  autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da   registrare  alla  Corte  dei  conti,  variazioni   agli stanziamenti  dei  capitoli  1752  e  1753  dello  stato  di previsione  dell' entrata e, rispettivamente,  9002  e  9003 dello stato di previsione della spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12 e 13della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 1.   Ai  sensi  dell' articolo 7, n. 2  dello  Statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  e  successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula  di ulteriori  mutui,  sino  alla  concorrenza  di  lire  547,21 miliardi,  in  ragione di lire 204,71  miliardi  per  l'anno 1993,  lire  159  miliardi  per l' anno 1994  e  lire  183,5 miliardi per l' anno 1995. &gt;&gt;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  All' articolo 11, comma 2, della legge regionale  n. 2/1993,  la locuzione &lt;&lt; lire 503,96 miliardi &gt;&gt; è sostituita dalla locuzione &lt;&lt; lire 530,21 miliardi &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;     2.  La stipula del contratto definitivo di mutuo,  che resta   subordinata   alle  effettive  esigenze   di   cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa  anche nel  corso  dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere  conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base  degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 2.  La stipula del contratto definitivo di mutuo,  che resta   subordinata   alle  effettive  esigenze   di   cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa  anche nel  corso  dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere  conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base  degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma  1, della legge regionale n. 2/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del  decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito  con modificazioni  nella  legge  17  febbraio  1993,  n.  32,  a stipulare nell'anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20.000 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 46, dei disavanzi d' esercizio,  relativi  all' anno 1992, delle  Aziende   di trasporto pubblico locale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione di partita di fondo globalefinanziata con contrazione di mutuo</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Sul  fondo globale iscritto al capitolo  8920  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli   anni  1993-1995  e  del  bilancio  per  l' anno  1993, all' elenco n. 5, allegato al medesimo stato di  previsione, è  istituita  -  nel programma 1.2.2. - la  partita  n.  55 (2.1.280.3.10.32) con la denominazione &lt;&lt; Interventi  per  la cessione dei beni immobili nel compendio minerario di  Raibl -   finanziato  con  contrazione  di  mutuo &gt;&gt;   e   con   lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Al  predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede con   la   maggiore   entrata  di  pari  importo   derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine  lo  stanziamento  del capitolo  1650  dello  stato  di previsione  dell' entrata del bilancio pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini  di  competenza, di lire 4.500  milioni  per  l'anno 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riduzione e revoca di spese pluriennalirelative ad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Il  limite  d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo  Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a),  della  legge  9  maggio 1975, n. 153,  autorizzato  con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n.  62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato  di previsione  dell' entrata e 6372 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio  per  l' anno 1993,  già ridotto  di  lire 521.055.652  a  decorrere dall' anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, di lire  46.941.642 a decorrere dall' anno 1991 con  l'articolo 12,  comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e   di  lire  18.933.144  a  decorrere  dall' anno 1992  con l'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è  ulteriormente  ridotto di lire  12.539.280  a  decorrere dall'anno  1993, in relazione all' accertamento della minore entrata  di  pari  importo disposto sul capitolo  262  dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le   annualità  relative  al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 1997, sono  ridotte  di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Gli  stanziamenti dei capitoli 262  dello  stato  di previsione  dell' entrata e 6372 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio  per l'anno 1993 sono ridotti  dell' importo complessivo di lire 37.617.840, suddiviso in ragione di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  riduzioni relative agli anni 1996 e 1997 gravano sui   corrispondenti  capitoli  di  bilancio  per  gli  anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa complessiva di lire 7.442.315.460, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1993  al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l'anno 1999 e di lire 44.257.000 per  l'anno 2000,  autorizzata con l' articolo 17 della legge  regionale n.  34/1986,  in  relazione all' assegnazione disposta dallo Stato  ai  sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera  a), della  legge n. 153/1975, ed iscritta nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato  di previsione  dell' entrata e 6397 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, già ridotta di complessive lire  8.604.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000  per ciascuno  degli anni dal 1993 al 1999 e di lire 638.000  per l' anno  2000,  con  l' articolo 16, comma  5,  della  legge regionale  5  settembre 1989, n. 25, e  risultante  pertanto stanziata   sui   citati  capitoli  per   complessive   lire<p style="text-align: justify;">7.433.711.460,  suddivise in ragione di  lire  1.355.585.492 per   ciascuno  degli  anni  dal  1993  al  1997,  di   lire 507.927.000 per l'anno 1998, di lire 104.238.000 per  l'anno 1999  e  di lire 43.619.000 per l' anno 2000, è revocata in relazione  all' accertamento della minore  entrata  di  pari importo  disposto  sul citato capitolo 262  dello  stato  di previsione dell' entrata.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le  quote relative alla predetta spesa,  autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 nella misura indicata al comma 5, sono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Gli  stanziamenti dei capitoli 262  dello  stato  di previsione  dell' entrata e 6397 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio  per l'anno 1993 sono ridotti  dell' importo complessivo di lire 4.066.756.476, suddiviso in  ragione  di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Le  riduzioni relative agli anni dal  1996  al  2000 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato con  l' articolo 15 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, ed iscritto sul capitolo corrispondente all'attuale 6392 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, in  corrispondenza,  fino al  2001,  all' assegnazione disposta  dallo  Stato ai sensi dell' articolo 3,  comma  2, della  legge  8  novembre  1986, n.  752,  ed  iscritta  sul capitolo  corrispondente  all' attuale 274  dello  stato  di previsione  dell' entrata, è revocato a decorrere dall'anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 274 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le  annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2002, sono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Gli stanziamenti dei capitoli  274  dello  stato  di previsione  dell' entrata e 6392 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio  per l' anno 1993 sono ridotti  dell' importo complessivo  di lire 300 milioni, suddiviso  in  ragione  di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le riduzioni  relative agli anni dal  1996  al  2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Il limite  d' impegno di lire 149.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d),  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  così  come sostituito  dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985,  n. 198,  autorizzato  con  gli articoli  6  e  11  della  legge regionale 13 dicembre 1985, n. 50, ed iscritto nel  bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato  di  previsione  dell' entrata e 6599 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è ridotto di lire 123.427.252   a  decorrere  dall' anno 1993,  in   relazione all' accertamento della  minore  entrata  di  pari   importo disposto   sul  capitolo  414  dello  stato  di   previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Le  annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni 1993 e 1994, sono ridotte  di  lire 123.427.252 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Gli stanziamenti dei capitoli  414  dello  stato  di previsione  dell' entrata e 6599 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio  per l' anno 1993 sono ridotti  dell' importo complessivo  di lire 246.854.504, suddiviso  in  ragione  di lire 123.427.252  per ciascuno degli anni 1993 e 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Mutuo a carico dello Stato per la copertura della maggiorespesa sanitaria relativa all' anno 1990(programmi 2.1.1. e 0.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto di cui all'articolo 3, commi 3 bis, lettera b), e 3 ter, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di assicurare la copertura, mediante la contrazione del mutuo autorizzato, di parte della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale, è iscritta la spesa di lire 30.877.409.361 per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4387 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione &lt;&lt; Finanziamento agli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale per la copertura della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell' anno 1990, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334 - Finanziato mediante contrazione di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 30.877.409.361 si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, iscritta al capitolo 1662 (5.1.0.) - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, al Titolo V - Categoria 5.1., con la denominazione &lt;&lt; Ricavo derivante dal mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell' anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa relativa agli oneri di ammortamento, in linea interessi e capitale, del mutuo di cui al comma 1, è iscritta nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) in linea interessi nella misura di complessive lire 30.739.573.139, suddivisa in ragione di:</p><p style="text-align: justify;">lire  4.716.827.021  per l' anno 1994;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.484.972.056  per l' anno 1995;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.215.911.891  per l' anno 1996;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.903.676.296  per l' anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.541.337.018  per l' anno 1998;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.120.854.038  per l' anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.632.897.179  per l' anno 2000;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.066.639.073  per l' anno 2001;</p><p style="text-align: justify;">lire  1.409.514.909  per l' anno 2002;</p><p style="text-align: justify;">lire    646.943.658  per l' anno 2003;</p><p style="text-align: justify;">b) in linea capitale nella misura di complessive lire 30.877.409.361, suddivisa in ragione di:</p><p style="text-align: justify;">lire  1.444.871.229  per l' anno 1994;</p><p style="text-align: justify;">lire  1.676.726.194  per l' anno 1995;</p><p style="text-align: justify;">lire  1.945.786.359  per l' anno 1996;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.258.021.954  per l' anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.620.361.232  per l' anno 1998;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.040.844.212  per l' anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.528.801.071  per l' anno 2000;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.095.059.177  per l' anno 2001;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.752.183.341  per l' anno 2002;</p><p style="text-align: justify;">lire  5.514.754.592  per l' anno 2003.</p><p style="text-align: justify;">Corrispondentemente è iscritta l' assegnazione da parte dello Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/ 1990, dell' importo complessivo di lire 61.616.982.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono istituiti, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1. - Sezione VIII:<p style="text-align: justify;">a) per la quota interessi, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - il capitolo 1271 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione &lt;&lt; Interessi, spese ed oneri accessori sul mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell' anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.201.799.077, suddiviso in ragione di lire 4.716.827.021 per l' anno 1994 e lire 4.484.972.056 per l'anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di:</p><p style="text-align: justify;">lire  4.215.911.891  per l' anno 1996;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.903.676.296  per l' anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.541.337.018  per l' anno 1998;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.120.854.038  per l' anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.632.897.179  per l' anno 2000;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.066.639.073  per l' anno 2001;</p><p style="text-align: justify;">lire  1.409.514.909  per l' anno 2002;</p><p style="text-align: justify;">lire    646.943.658  per l' anno 2003;</p><p style="text-align: justify;">b) per la quota capitale tra le spese rimborso di mutui e prestiti - categoria 3.1. - il capitolo 1310 (2.1.310.5.08.31) con la denominazione &lt;&lt; Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire</p><p style="text-align: justify;">3.121.597.423, suddiviso in ragione di lire 1.444.871.229 per l' anno 1994 e lire 1.676.726.194 per l' anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di:</p><p style="text-align: justify;">lire  1.945.786.359  per l' anno 1996;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.258.021.954  per l' anno 1997;</p><p style="text-align: justify;">lire  2.620.361.232  per l' anno 1998;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.040.844.212  per l' anno 1999;</p><p style="text-align: justify;">lire  3.528.801.071  per l' anno 2000;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.095.059.177  per l' anno 2001;</p><p style="text-align: justify;">lire  4.752.183.341  per l' anno 2002;</p><p style="text-align: justify;">lire  5.514.754.592  per l' anno 2003.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, è istituito al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 477 (2.3.5.) con la denominazione &lt;&lt; Acquisizione di fondi a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale vincolata all' ammortamento del mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.323.396.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1995 affluiscono ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Alla copertura della spesa di lire 48.167.466.426  - relativa  all' anno 1993 - corrispondente alla  somma  della differenza  tra  le variazioni in aumento ed in  diminuzione previste   dalla   tabella  &lt;&lt; B &gt;&gt;   (articolo   3   -   lire 18.212.466.426) e delle nuove o maggiori spese  autorizzate, per  il  medesimo anno, con il Titolo II, con esclusione  di quella  prevista  dall' articolo 19,  comma  7,  e  con  gli articoli 92 e 97 (lire 29.955.000.000), si provvede:<p style="text-align: justify;">a)  per  lire  33.379.735.416, con la  disponibilità derivante  dall' aumento del  saldo  finanziario,   il   cui ammontare    è    aggiornato    nell' importo   specificato all' articolo 1, comma 1;</p><p style="text-align: justify;">b) per   lire  777.000.000, con le  maggiori  entrate previste dalla tabella &lt;&lt; A &gt;&gt; (articolo 2);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 2.000.000.000, con le maggiori entrate di cui all' articolo 94;</p><p style="text-align: justify;">d) per   lire  12.010.731.010,  mediante  storno  dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per l'anno 1993 degli importi a fianco di ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 2542 - lire 1.200 milioni, corrispondenti  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 4401 - lire 6.000 milioni, corrispondenti  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;</p><p style="text-align: justify;">3) capitolo 6311 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 6362 - lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;">5) capitolo 6364 - lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;">6) capitolo 7348 - lire 150 milioni;</p><p style="text-align: justify;">7) capitolo 7416 - lire 250 milioni, corrispondenti  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;</p><p style="text-align: justify;">8) capitolo 8049 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e  trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;</p><p style="text-align: justify;">9) capitolo 8860 - lire 3.410.731.010, corrispondenti  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Alla  copertura delle maggiori spese di  lire  6.690 milioni,  relativa all' anno 1994, di cui al Titolo II,  con esclusione della spesa prevista dall' articolo 19, comma  7, si provvede:<p style="text-align: justify;">a)  per  lire  5.990  milioni con  le  disponibilità derivanti  dalla  somma algebrica delle variazioni  previste dalla tabella &lt;&lt; B &gt;&gt; (articolo 3);</p><p style="text-align: justify;">b)   per  lire  700  milioni  mediante  storno   dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995:</p><p style="text-align: justify;">1) lire 200 milioni dal capitolo 3294;</p><p style="text-align: justify;">2) lire 500 milioni dal capitolo 6311.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Alla  copertura delle maggiori spese di  lire  7.940 milioni,  relativa all' anno 1995, di cui al Titolo II,  con esclusione delle spese previste dall'articolo 19, comma 7, e dall' articolo 21, comma 5, si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per  lire  6.940  milioni con  le  disponibilità derivanti  dalla  somma algebrica delle variazioni  previste dalla tabella &lt;&lt; B &gt;&gt; (articolo 3);</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  1.000  milioni  mediante  storno   dal capitolo  6311  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AMBIENTE,DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL' EDILIZIA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della   legge  regionale  7  settembre  1992,  n.   30,   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  2296  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere idrauliche e di risistemazione idrogeologica(programma 1.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 40  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, comma 1,   della  legge  regionale  17  agosto  1985,  n.  38,   e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985,  n. 54,  è  autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 250 milioni fa carico  al capitolo  2501  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Salvaguardia dell' ambiente forestalee dei parchi naturali(programma 1.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983,  n. 11,  come da ultimo modificato dall' articolo 92 della legge regionale   30  gennaio  1989,  n.  2,  limitatamente   alla concessione  dei contributi per la gestione  dei  parchi  ai soggetti   dotati  di  Piano  di  conservazione  e  sviluppo approvato  ai  sensi della legge regionale  n.  11/1983,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 100 milioni fa carico  al capitolo  3002  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di pubblico interesse(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e  secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come  inserito  dall' articolo 1 della  legge  regionale  23 dicembre  1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80  della legge  regionale  7  settembre 1992, n. 30  è  autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 90 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  180 milioni per l' anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   360   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1993  al  1995,  fa carico al capitolo 3382 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995   e   del  bilancio  per  l' anno 1993,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2011  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> È revocato il limite d' impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell' anno 1993 con l'articolo 105 della legge  regionale  1 febbraio 1993, n. 1,  per  le  finalità previste  dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge  regionale  n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80  della  legge  regionale  n.  30/1992,  ed  iscritto  sul capitolo  3382  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993  e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal  1994 al 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Le   annualità  relative  al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e  secondo  comma,  della legge regionale n.  20/1983,  come inserito  dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed  integrato  dall' articolo 80 della  legge  regionale  n. 30/1992 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 54 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  162 milioni per l' anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   270   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1993  al  1995,  fa carico al capitolo 3382 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995   e   del  bilancio  per  l' anno 1993,   il   cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità autorizzate per gli anni dal  1996  al 2010  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento per il restaurodell' ex caserma Monte Santo(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  e  con  le  modalità  previste dall' articolo 19,  commi  7 e 8, della  legge  regionale  6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di  lire  400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 400 milioni fa carico  al capitolo  3406  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia agevolata(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 47  della legge  regionale  17 giugno 1993, n. 45  è  autorizzata  la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo  1581  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 10.000 milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  le  finalità  previste  dall' articolo 88   e dall' articolo  94,  come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1  settembre  1982, n. 75, e dall' articolo 17  della  legge regionale  1 febbraio 1993, n. 1, è autorizzato,  nell'anno 1995, il limite d' impegno di lire 11.300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995  al 2014.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  L' onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualità  autorizzata  per  l' anno 1995,  fa  carico   al capitolo  3284  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2014  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  All' onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:<p style="text-align: justify;">a)  per  lire 10.000 milioni mediante storno di  pari importo  dallo stanziamento del capitolo 3298 del  precitato stato   di  previsione,  intendendosi  ridotta  la  relativa autorizzazione di spesa;</p><p style="text-align: justify;">b)  per  lire  1.300  milioni  mediante  storno  dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Progetto di ricerca per il recuperoe la valorizzazione dei borghi ruralidel Friuli-Venezia Giulia(programma 1.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi  al riuso abitativo, con riferimento alla &lt;&lt; casa  a corte &gt;&gt; friulana, di interesse storico culturale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  finanziamento di cui al comma 1 è  concesso  su presentazione alla Direzione regionale dell' edilizia e  dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di  spesa  e  può  essere erogato in via anticipata  ed  in un' unica   soluzione.   I  termini   e   le   modalità  di rendicontazione  dell' avvenuto utilizzo  del  finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 200  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII -  il  capitolo  3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione &lt;&lt; Finanziamento  di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi  al riuso abitativo, con riferimento alla  'casa  a corte' friulana, di interesse storico culturale &gt;&gt;, e con  lo stanziamento  complessivo di lire 200 milioni, suddiviso  in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di protezione civile(programma 1.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II  della  legge  regionale 28 agosto 1982, n.  68,  secondo quanto  disposto  dall' articolo 13 della legge regionale  4 maggio  1992,  n. 15, è autorizzata la spesa  di  lire  400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 400 milioni fa carico  al capitolo  4160  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITÀE DEI TRASPORTI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 69, comma 1, della  legge  regionale 1 febbraio 1993,  n.  1,  e  con  le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 69,  è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 400 milioni fa carico  al capitolo  1424  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sistemazione opere viarie(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore   del   Comune  di  Grado,  da  utilizzare   per   la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat,  ricomprese nel compendio immobiliare del  soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La domanda per la concessione del contributo di  cui al  comma  1  è  presentata alla Direzione regionale  della viabilità   e  dei  trasporti  corredata  dalla   relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate  nel decreto di concessione del  contributo  che può essere  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un' unica soluzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  -  alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1.  -  spese  di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito  il capitolo   3718   (2.1.232.3.10.17)  con  la   denominazione &lt;&lt; Contributo  straordinario  al  Comune  di  Grado  per   la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat,  ricomprese nel compendio immobiliare del  soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al  Comune medesimo &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ripristino somme disimpegnatesu fondi statali vincolati(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 è autorizzata la  spesa  di lire 1.110 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1.  - spese  di  investimento - Categoria 2.1. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  3717  (2.1.210.3.10.17)   con   la denominazione  &lt;&lt; Interventi  per  la  prosecuzione   ed   il completamento  delle  opere  e  degli  investimenti  di  cui all'articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1  del DPR 6 marzo 1978, n. 101 &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini  di  competenza, di lire 1.110  milioni  per  l'anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di dragaggio nelle vie di navigazione interne(programma 1.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 21  della legge  regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad  esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della  legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa  di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 600 milioni fa carico  al capitolo  3770  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia(programma 1.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale   23   agosto   1984,  n.  39,   come   modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno  1985,  n. 25,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al  Consorzio per l' Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia  un finanziamento  complessivo di lire 1.000 milioni,  suddivisi in  ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa  carico al capitolo 3861 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza,  è elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi  in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore degli investimentiprivati nei porti(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n.   22,  alla  fine  del  comma  1,  aggiungere  la  frase: &lt;&lt; Beneficiano altresì dei predetti contributi  le  società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei  gruppi di  cui  all' articolo 110 del codice della navigazione  che svolgono attività di impresa &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per  le finalità previste dall' articolo 25,  della legge  regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  predetto onere di lire 100 milioni fa carico  al capitolo  3918  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per   l' anno 1993  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore degli investimentiprivati nei porti(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  4.  I  contributi di cui al comma  1  possono  essere concessi  anche alle società derivanti dalla trasformazione delle  compagnie  e dei gruppi di cui all' articolo 110  del codice della navigazione che svolgono attività di impresa e alle   imprese   esercenti   servizi   portuali   ai   sensi dell' articolo  111   del  codice  della   navigazione   per l' acquisto di beni necessari alla propria attività. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 26  della legge regionale n. 22/1987, come sostituito dal comma 1,  è autorizzato,  nell' anno 1993, il limite di impegno di  lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  100  milioni per ciascuno degli anni dal  1993  al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   300   milioni, corrispondente  alle  annualità  autorizzate  per  ciascuno degli  anni  dal  1993 al 1995, fa carico al  capitolo  3923 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 300 milioni,  suddivisi  in  ragione di  lire  100  milioni  per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1995  al 2002  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi annui costanti per l' acquisto di autobus(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge  regionale  21  ottobre 1986,  n.  41,  come  inserito dall' articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992,  n. 4, sono autorizzati un limite di impegno  di  lire 300  milioni nell' anno 1994 e un limite di impegno di  lire 200 milioni nell' anno 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:<p style="text-align: justify;">a) lire 300 milioni per l' anno 1994;</p><p style="text-align: justify;">b)  lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal  1995 al 2003;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 200 milioni per l' anno 2004.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   800   milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e  1995 fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2004  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Acquisto di scuolabus(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 65  della legge  regionale  21  ottobre 1986, n. 41,  è  autorizzato, nell' anno  1993, l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  250  milioni per ciascuno degli anni dal  1993  al 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1993  al  1995,  fa carico al capitolo 4005 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995   e   del  bilancio  per  l' anno 1993,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni 1996 e  1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Servizi di prevenzione sanitariadi supporto al Servizio sanitario regionale(programma 2.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità  e  con  le  modalità  previste dall' articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990,  n. 3,  è  autorizzata la spesa di lire 200 milioni per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  4476  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  alla  Croce  Verde  di  Gorizia  una  sovvenzione straordinaria fino all' importo massimo di lire 200  milioni per  la  copertura dei disavanzi accertati  al  31  dicembre 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La  sovvenzione di cui al comma  3  è  concessa  su presentazione di apposita domanda, corredata  da  copia  del bilancio   da  cui  risulti  il  disavanzo,  alla  Direzione regionale della sanità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3.  - spese  correnti  -  Categoria  1.5.  -  Sezione  VIII  -  è istituito   il  capitolo  4481  (1.1.158.2.08.08)   con   la denominazione &lt;&lt; Sovvenzione straordinaria alla  Croce  Verde di  Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati  al  31 dicembre  1992 &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture socio-assistenziali(programma 2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2, comma  3, e  3  della  legge regionale 14 dicembre 1987,  n.  44,  con riguardo  alle  strutture  destinate  all' assistenza  degli anziani,  è  autorizzata la spesa di lire 700  milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 700 milioni fa carico  al capitolo  4850  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 700 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore di strutture socio-assistenziali(2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  all' associazione &lt;&lt; La Viarte &gt;&gt; con  sede  in  S. Maria   La  Longa,  un  contributo  straordinario   per   la ristrutturazione  e per l' arredo della Casa  per  ferie  di Pierabech sita in comune di Forni Avoltri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  contributo  di cui al comma 1,  è  concesso  su presentazione,  alla  Direzione  regionale  dell' assistenza sociale,  di  apposita domanda corredata dalla deliberazione dell' organo   competente,    relativa    ai    lavori    di ristrutturazione   e   all' arredo,  e    dalla    relazione illustrativa dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per la concessione e l' erogazione del contributo di cui  al  comma  1, si applicano le procedure previste  dalla legge   regionale  31  ottobre  1986,  n.  46  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere  dall' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 -  programma 2.2.2.  -  spese di investimento - Categoria 2.4. -  Sezione VIII   -   il  capitolo  4854  (2.1.242.3.08.07.)   con   la denominazione &lt;&lt; Contributo  straordinario  all' associazione &lt;&lt; La  Viarte &gt;&gt;  con  sede  in S.  Maria  La  Longa,  per  la ristrutturazione  e per l' arredo della Casa  per  ferie  di Pierabech &gt;&gt;,   e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenzamedico-psicopedagogica della provincia di Udine(programma 2.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere    al    Consorzio   per   l' assistenza   medico- psicopedagogica  della  provincia  di  Udine  un  contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese  di  gestione da sostenere nell' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed  erogato  in via anticipata ed in un' unica soluzione;  i termini e  le  modalità  di rendicontazione  dell' avvenuto utilizzo  del  contributo sono specificati  nel  decreto  di concessione del contributo medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4.  - spese  correnti  -  Categoria  1.6.  -  Sezione  VIII  -  è istituito   il  capitolo  4975  (1.1.162.2.08.07)   con   la denominazione  &lt;&lt; Contributo straordinario al  Consorzio  per l' assistenza  medico-psicopedagogica  della  provincia   di Udine &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Fondo regionale per l' Europa(programma 0.6.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2,  comma  2, lettera b), della legge regionale  31  gennaio 1989,  n.  6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare,  per  il tramite delle Università degli  studi  di Trieste  e  di  Udine, un assegno individuale a  favore  dei beneficiari  delle  borse  di studio  assegnate  per  l'anno accademico   1991-1992   per  la  partecipazione   a   corsi universitari  di studio all' estero sostenuti dai  programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al   periodo  certificato  di  durata  di  tali  corsi  sono corrisposti,  su  domanda  delle Università,  a  titolo  di integrazione  delle  quote mensili erogate  dalla  Comunità Europea.  Le Università degli studi di Trieste e di  Udine, entro  il  termine  fissato dai decreti di  concessione  dei contributi, presentano un documentato rendiconto.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  741  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è  autorizzata  a concedere un contributo straordinario  di lire   200  milioni  al  Consorzio  per  l' incremento delle attività  internazionali dell' Università di Trieste e  un contributo  straordinario di lire 200 milioni  al  Consorzio per   la  costituzione  e  lo  sviluppo  degli  insegnamenti universitari di Udine.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  domanda  per la concessione  del  contributo  è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura,  corredata da una relazione illustrativa  e  da  un preventivo  di  massima della spesa  da  cui  risultino  gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed  erogato  in  via  anticipata  ed  in  un' unica soluzione.  Il  decreto  di  concessione  del  finanziamento prevede  i  termini e le modalità di rendicontazione  della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2.  - spese  di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  VI  -  è istituito  il  capitolo  5204  (2.1.242.3.06.04.)   con   la denominazione  &lt;&lt; Contributi straordinari  al  Consorzio  per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli  insegnamenti universitari di Udine per concorrere  al potenziamento   delle  proprie  strutture  edilizie,   della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 15  della legge  regionale  2  luglio 1969,  n.  11,  come  da  ultimo sostituito  dall' articolo 9 della legge regionale 6  luglio 1984,  n.  26, ed in relazione al disposto dell' articolo 78 della   legge  regionale  7  settembre  1992,  n.   30,   è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  La  domanda  per la concessione  del  contributo  è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura,  corredata  dal  piano di  impiego  del  contributo stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2.  - spese  di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  VI  -  è istituito   il  capitolo  5205  (2.1.242.3.06.04)   con   la denominazione &lt;&lt; Contributo  al Consorzio  per  l' istruzione universitaria  di  Gorizia  per le  spese  di  funzionamento connesse  allo svolgimento dei corsi a livello universitario di  interesse regionale &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 43  della legge  regionale  8  luglio 1987, n. 19 e dall' articolo 39, comma  1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 200 milioni fa  carico  al capitolo  5240  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Servizi museali(programma 2.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  al comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere un finanziamento straordinario a favore del comune di    Pagnacco   per   la   realizzazione   di   lavori   di ristrutturazione  e  di  arredo di  immobili  di  proprietà regionale  siti  in Fontanabona di Pagnacco da  destinare  a sede del Museo della Civiltà Contadina.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  consentire la sistemazione e la  pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale di Sesto al  Reghena,  l' Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere per l' anno 1993 un finanziamento straordinario di lire 200 milioni a favore del comune di Sesto al Reghena.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le domande per la concessione della sovvenzione e dei finanziamenti  previsti dai commi 1, 2 e 3  sono  presentate alla  Direzione  regionale dell' istruzione e della  cultura corredate  da  un preventivo di spesa. La sovvenzione  ed  i finanziamenti predetti possono essere concessi ed erogati in via  anticipata  ed  in  un' unica soluzione. I  decreti  di concessione   prevedono  i  termini  e   le   modalità   di rendicontazione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2.  - spese  di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  VI  -  è istituito   il  capitolo  5511  (2.1.232.3.06.06)   con   la denominazione  &lt;&lt; Sovvenzione  straordinaria  al  comune   di Zuglio  per  l' ultimazione  dell' allestimento e   l' avvio dell' attività del Museo archeologico comunale &gt;&gt; e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  50  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2.  - spese  di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  VI  -  è istituito  il  capitolo  5512  (2.1.232.3.06.06.)   con   la denominazione  &lt;&lt; Finanziamento straordinario  al  comune  di Pagnacco  per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e  di  arredo  di immobili di proprietà regionale  siti  in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo  della Civiltà  Contadina &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - Programma 2.4.2.  - Spese  di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  VI  -  è istituito   il  capitolo  5513  (2.1.232.3.06.06)   con   la denominazione &lt;&lt; Finanziamento al comune di Sesto al  Reghena per consentire  la sistemazione e pavimentazione  dell' area archeologica  a  sud  della  Chiesa  abbaziale &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200  milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a sostegno delle attività culturali(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le finalità previste dall' articolo 21,  primo comma,  lettera c), della legge regionale 8 settembre  1981, n.  68, a favore delle associazioni indicate, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3.  - spese  correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il  capitolo  5575  (1.1.162.2.06.06) con  la  denominazione &lt;&lt; Contributi  ad  associazioni  per  iniziative  volte  alla conoscenza  ed  alla  divulgazione  della  cultura  e  delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità  di corregionali emigrati &gt;&gt;, e con lo stanziamento,  in  termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Nell' ambito  delle finalità previste dall'articolo 21,  primo  comma,  lettera  a), della  legge  regionale  n. 68/1981,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere  a  favore delle Associazioni e degli Istituti  di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73  che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana  un contributo  straordinario  di  lire  200  milioni   per   la celebrazione,   anche   con   iniziative   editoriali,   del cinquantesimo  anniversario della lotta  di  liberazione  in Italia.  A  tal fine, è autorizzata la spesa  di  lire  200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  -  alla  Rubrica  n.  19 - programma  2.4.3.  -  spese correnti  -  Categoria 1.6. - Sezione VI - è  istituito  il capitolo   5588   (1.1.162.2.06.06)  con  la   denominazione &lt;&lt; Contributo   straordinario  alle  Associazioni   ed   agli Istituti  di  cui  all' articolo 2 della legge regionale  31 agosto  1982,  n.  73  che  valorizzano  gli  ideali   della Resistenza  italiana per la celebrazione  del  cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia &gt;&gt;,  e  con lo  stanziamento,  in  termini di competenza,  di  lire  200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Nell' ambito  delle finalità previste dall'articolo 21,  primo  comma,  lettera  a), della  legge  regionale  n. 68/1981,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere  a  favore  del comune di  Trieste  un  contributo straordinario  di  lire 50 milioni per la  celebrazione  del quarantesimo anniversario del sacrificio delle  vittime  del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'Italia. Per  tali  finalità  è autorizzata la  spesa  di  lire  50 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3.  - spese  correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - è istituito il  capitolo  5590  (1.1.152.2.06.06) con  la  denominazione &lt;&lt; Contributo  straordinario al  comune  di  Trieste  per  la celebrazione  del quarantesimo anniversario  del  sacrificio delle  vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento  di Trieste  all' Italia &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993. &gt;&gt;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere alla Associazione culturale Alpe Adria Cinema, con sede  in  Trieste, una sovvenzione annua per lo  svolgimento delle   attività   istituzionali  di  realizzazione   degli Incontri internazionali di Alpe Adria Cinema.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  La  sovvenzione  è  concessa  su  presentazione  di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad  esso  relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere  disposta  in  via anticipata  ed  in  un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 9.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Annualmente l' Associazione  Alpe  Adria  Cinema  è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e  di un  rendiconto  delle spese sostenute. La presentazione  dei precitati   documenti  giustificativi  è   condizione   per l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Il predetto onere di lire 100 milioni fa  carico  al capitolo  5586  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993. La  denominazione  del  capitolo 5586 è  così  sostituita: &lt;&lt; Sovvenzione annua alle associazioni culturali 'Le giornate del  cinema  muto'  di Pordenone e 'Alpe Adria  Cinema'  di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Per  le   finalità   e  con   l' osservanza  delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio   1988,  n.  3,  l' Amministrazione   regionale   è autorizzata a concedere all' Associazione &lt;&lt; Pro-Pordenone &gt;&gt;, con  sede in Pordenone, un contributo straordinario di  lire 100  milioni  per l' anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Nello stato di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  -  alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3.  -  spese  di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo   5705   (2.1.242.3.06.06)  con  la   denominazione &lt;&lt; Contributo straordinario all'Associazione 'Pro-Pordenone', con sede in Pordenone, per l'acquisizione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento della sede e del relativo arredo &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p></p><a name="art41"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  41</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 6, comma 65, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento all' Ente regionale per il dirittoallo studio universitario di Trieste(programma 2.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  all' Ente regionale per il  diritto  allo  studio universitario  di  Trieste una sovvenzione straordinaria  di lire   350   milioni  per  l' anno 1994  per  i  lavori   di ristrutturazione  e  manutenzione straordinaria  dei  locali dell' edificio  &lt;&lt; Miramare &gt;&gt;   in   Trieste   da   destinare all' Università  di  Trieste  per  le   proprie   attività istituzionali  o  per  attività di  ricerca  scientifica  e tecnologica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata  la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 alla Rubrica  n. 19  -  programma 2.3.1. - spese di investimento -  Categoria 2.4.  -  Sezione  VI  - è istituito, a decorrere  dall'anno 1994,   il   capitolo   5167   (2.1.242.3.06.04)   con    la denominazione &lt;&lt; Sovvenzione straordinaria all'Ente regionale per  il diritto allo studio universitario di Trieste  per  i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria  dei locali  dell' edificio  'Miramare' in Trieste  da  destinare all' Università  di  Trieste  per  le   proprie   attività istituzionali  o  per  attività di  ricerca  scientifica  e tecnologica &gt;&gt;   e  con  lo  stanziamento,  in   termini   di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributo straordinario a favore dell' Ente autonomodel teatro comunale &lt;&lt; Giuseppe Verdi &gt;&gt;(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  all' Ente autonomo del teatro comunale &lt;&lt; Giuseppe Verdi &gt;&gt; un contributo straordinario pluriennale di lire  800 milioni  annui,  per  una  durata di  cinque  anni,  per  il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La domanda per la concessione del contributo di  cui al   comma   1   è  presentata  alla  Direzione   regionale dell' istruzione e  della  cultura,  corredata   dal   piano finanziario di cui all' articolo 2, comma 3, della legge  n. 450/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   1,   è autorizzato,  nell' anno 1993, il limite di impegno di  lire 800 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  800  milioni per ciascuno degli anni dal  1993  al 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno  1993  è istituito -  alla  Rubrica  n.  19  - programma 2.4.3 - spese di investimento - Categoria  2.3.  - Sezione  VI  -  il  capitolo 5720 (1.1.239.4.06.06)  con  la denominazione    &lt;&lt; Contributo   straordinario    pluriennale all' Ente  autonomo del teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per il  riassorbimento  dei disavanzi ai sensi dell' articolo 2, comma  3,  del  decreto  legge 11 settembre  1987,  n.  374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre  1987, n.  450 &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo, in termini  di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le  annualità autorizzate per ciascuno  degli  anni 1996  e  1997  fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia teatrale(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dal comma 1,  e  con  le modalità  di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 37  della legge  regionale  5  febbraio 1992, n.  4,  è  autorizzato, nell'anno 1995, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995  al 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere di  lire  2.000  milioni,  corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa  carico  al capitolo  5715  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1993-1995,   il   cui stanziamento  è  elevato di lire 2.000 milioni  per  l'anno 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2004  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sostegno dell' attività teatrale(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>      In relazione al disposto dell' articolo 6  e con le  modalità  previste  dall' articolo  7  della  legge regionale  21   ottobre   1977,  n.  57,  l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare  al  Teatro  stabile  di prosa   del   Friuli-Venezia   Giulia    un    finanziamento straordinario di lire 75 milioni per l' anno 1993 a sostegno dell' attività del teatro di  marionette  &lt;&lt;  I  piccoli  di Vittorio Podrecca &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI  -  il capitolo   5613   (1.1.162.2.06.06)  con  la   denominazione &lt;&lt; Finanziamento straordinario al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell' attività del  teatro di marionette &lt;&lt;  I piccoli di Vittorio Podrecca  &gt;&gt;  &gt;&gt;, e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  75 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti sportivi(programma 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della    legge   regionale   8   luglio   1987,    n.    19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire  500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  6130  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  le  finalità  e  con  le  modalità  previste dall' articolo 37,  commi  1 e 2, della  legge  regionale  1 febbraio   1993,  n.  1,  l'Amministrazione   regionale   è autorizzata  a  concedere un finanziamento straordinario  di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di  campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA.  A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Il  predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  6143  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia  di  infrastrutture sportive, come  individuate  dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n.  10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale  9  luglio 1990, n. 29, per le finalità  previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2, e quarto comma, della legge    regionale   18   agosto   1980,   n.   43,    come, rispettivamente,  modificato ed inserito  dal  primo  e  dal secondo  comma  dell' articolo 26 della legge  regionale  19 giugno  1985,  n. 25, è autorizzata la spesa  di  lire  200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Il  predetto onere di lire 200 milioni fa carico  al capitolo  6139  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere    al   Comune   di   Gorizia   un   finanziamento straordinario  di lire 300 milioni per l' anno 1993  per  la sistemazione del Palazzetto dello sport.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno  1993  è  istituito  alla  Rubrica   n.  22  - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3.  - Sezione  VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.)  con  la denominazione  &lt;&lt; Finanziamento straordinario  al  Comune  di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport &gt;&gt;,  e con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> L' Amministrazione  regionale   è  autorizzata   a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori  Portuali  di  Trieste per  la  sistemazione,  la ristrutturazione  ed  il completamento delle  strutture  del circolo   medesimo,   compresi  i   lavori   necessari   per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4.  - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII  -  è istituito   il  capitolo  6145  (2.1.242.3.08.09)   con   la denominazione  &lt;&lt; Finanziamento straordinario  a  favore  del Circolo  Sportivo  Lavoratori Portuali  di  Trieste  per  la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento  delle strutture  del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza &gt;&gt; e con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La domanda  per la concessione del finanziamento  di cui  al comma 10, corredata da una relazione illustrativa  e da  un  preventivo  di  spesa relativi  agli  interventi  da realizzare,  è  presentata  al  Servizio  delle   attività ricreative  e  sportive.  Il  decreto  di  concessione   del contributo   stabilisce  i  termini  e   le   modalità   di rendicontazione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di sistemazione fondiaria(programma 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Al  fine di anticipare l' erogazione al Consorzio di bonifica  del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo  Stato ai  sensi  dell' articolo 12, primo comma,  della  legge  22 dicembre   1984,  n.  887,  per  l' attuazione del  progetto &lt;&lt; Lavori  di  sistemazione fondiaria  e  costruzione  di  un impianto  pluvirriguo  nel  comprensorio  del  Medio  Friuli denominato   Basiliano &gt;&gt;,  l'Amministrazione  regionale   è autorizzata  a  concedere contributi  pluriennali,  per  una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100  milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli  oneri,  in linea capitale ed interessi,  relativi  al mutuo   che   il   Consorzio   medesimo   stipula   per   la realizzazione,  nell' ammontare di lire 5.325  milioni,  dei citati lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge  n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma  1, nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale  e destinate all' estinzione del mutuo di  cui  al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La  Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell' Assessore alle finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La domanda per la concessione del contributo di  cui al   comma   1   è  presentata  alla  Direzione   regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione  esecutiva, da  cui  risulti  l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 1.100 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994  al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994,  alla Rubrica n. 23 -  programma  3.1.1.  - spese  di  investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  il capitolo   6319   (2.1.238.4.10.10)  con  la   denominazione &lt;&lt; Contributi pluriennali al Consorzio di bonifica del  Medio Friuli  a  fronte del mutuo contratto al fine di  anticipare l' erogazione dei  fondi attribuiti  dallo  Stato  ai  sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.  887,  per  la  realizzazione dei lavori di  sistemazione fondiaria  e  costruzione  di un  impianto  pluvirriguo  nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano &gt;&gt;  e  con lo  stanziamento complessivo, in termini di  competenza,  di lire  2.200  milioni,  suddiviso in ragione  di  lire  1.100 milioni  per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2003  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributo al Consorzio di bonifica del Medio Friuli(programma 3.1.7.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire  500  milioni annui e per una durata  non  superiore  a dieci  anni,  a  parziale sollievo  degli  oneri,  in  linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica  del  Medio  Friuli stipula per  il  consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell' Assessore alle finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La domanda per la concessione del contributo di  cui al   comma   1   è  presentata  alla  Direzione   regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione  esecutiva, da  cui  risulti  l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  500  milioni per ciascuno degli anni dal  1994  al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994,  alla Rubrica n. 23 -  programma  3.1.7.  - spese  di  investimento - Categoria 2.3. -  Sezione X  -  il capitolo   6770   (1.1.238.4.10.10)  con  la   denominazione &lt;&lt; Contributo  pluriennale a parziale  sollievo  degli  oneri relativi  al  mutuo contratto dal Consorzio di bonifica  del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo,  in  termini di  competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in  ragione di  lire  500 milioni per ciascuno degli anni 1994  e  1995, corrispondente  alle  annualità autorizzate  per  gli  anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2003  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Avversità atmosferiche(programma 3.1.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed  integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 50 milioni fa  carico  al capitolo  6591  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l' anno 1993.</p></p><a name="art50"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  50</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 6 da art. 41, comma 4, L. R. 14/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Credito d' esercizio nel settore zootecnico(programma 3.1.6.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale   3   settembre  1976,  n.  50,   è   autorizzata l' ulteriore spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 150 milioni fa carico  al capitolo  6663  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi per il miglioramentodella produzione zootecnica(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge  regionale  8  luglio 1977, n. 34, è  autorizzata  la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico  al capitolo  6780  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.800  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  La concessione dei contributi di cui al comma  1  è subordinata   alla   predisposizione   di   un   piano    di riorganizzazione   del   settore  dei   servizi   zootecnici regionali  che preveda la costituzione di un  unico  ente  a partire dall' 1 gennaio 1994.</p></p><a name="art53"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  53</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore dei bachicoltori(programma 3.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari  a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel  corso dell' annata 1992,  a  copertura  forfettaria  degli   oneri derivanti dalla mancata produzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Le domande volte a conseguire la sovvenzione di  cui al   comma   1  sono  presentate  alla  Direzione  regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione  della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno  1993  è istituito -  alla  Rubrica  n.  23  - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X  - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione &lt;&lt; Interventi   straordinari  a   favore   dei   bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli &gt;&gt;, e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  50  milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riordinamento dei Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In   relazione   all' attuazione  del   piano   di riordinamento  dei Consorzi di bonifica integrale  ai  sensi della    legge   regionale   11   giugno   1983,   n.    44, l' Amministrazione  regionale  è autorizzata  a   concedere contributi  pluriennali, nella misura massima di complessive lire  2.500  milioni  annui, suddivisi tra  i  sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:<p style="text-align: justify;">a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;</p><p style="text-align: justify;">b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;</p><p style="text-align: justify;">c) Consorzio di bonifica  Medio-Friuli  -  lire  300 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana -  lire  500 milioni.</p><p style="text-align: justify;">I  predetti contributi sono concessi per una durata  non superiore  a  dieci anni, a sollievo degli oneri,  in  linea capitale  ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi  di bonifica  stipulano  per  il  consolidamento  delle  proprie esposizioni debitorie.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  Giunta regionale, con propria deliberazione,  su proposta  dell' Assessore alle finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare  ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Le domande per la concessione dei contributi di  cui al   comma   1  sono  presentate  alla  Direzione  regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione  esecutiva, da  cui  risulti  l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  La concessione dei contributi di cui al comma  1  è comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione della  Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del  piano  di riordinamento di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Le annualità relative sono iscritte nello stato  di previsione  della spesa del bilancio regionale nella  misura di  lire  2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994  al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Nello  stato di previsione della spesa del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione  &lt;&lt; Contributi pluriennali a fronte  dei  mutui contratti  dai  Consorzi  di  bonifica  integrale   per   il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie &gt;&gt;  e  con lo  stanziamento complessivo, in termini di  competenza,  di lire  5.000  milioni,  suddiviso in ragione  di  lire  2.500 milioni  per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Le  annualità autorizzate per gli anni dal 1996  al 2003  fanno  carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Agenzia regionale per lo sviluppodelle relazioni commerciali con l' estero(programma 3.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  le  finalità previste dall' articolo 32  della legge  regionale  20 gennaio 1992, n. 2, è  autorizzata  la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  7291  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a sostegno della zona industriale di Tolmezzo(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  un contributo straordinario al Consorzio  per  il nucleo  di  sviluppo  industriale del Medio  Tagliamento  di Tolmezzo   per  il  completamento  e  la  realizzazione   di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  domanda  per la concessione  del  contributo  è presentata   alla   Direzione   regionale   dell' industria, corredata  da una relazione illustrativa e da un  preventivo di  massima  della spesa da cui risultino gli interventi  da effettuare.  Il contributo predetto è concesso  ed  erogato con  le  modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3.  - spese  di  investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  7436  (2.1.243.3.10.28)   con   la denominazione &lt;&lt; Contributo straordinario al Consorzio per il nucleo  di  sviluppo  industriale del Medio  Tagliamento  di Tolmezzo   per  il  completamento  e  la  realizzazione   di infrastrutture    a   servizio   della   zona    industriale consortile &gt;&gt;,   e  con  lo  stanziamento,  in   termini   di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore della pesca e dell' acquacoltura(programma 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa  di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  7657  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale  n. 46/1988, è autorizzata la spesa di  lire  500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Il  predetto onere di lire 500 milioni fa carico  al capitolo  7658  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le domande per la concessione dei contributi di  cui ai  commi  1  e  3 sono presentate alla Direzione  regionale dell'industria entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti all' Enteregionale per lo sviluppo dell' artigianato(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere    all' Ente   regionale    per    lo     sviluppo dell' artigianato un finanziamento straordinario di lire  80 milioni   da  destinare  al  ripiano  delle  passività   di cooperative  artigiane del settore serramentistico  operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I termini e le modalità per la rendicontazione  del finanziamento di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma  3.3.2.  - spese  correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è  istituito il  capitolo  8013  (2.1.155.2.10.23) con  la  denominazione &lt;&lt; Finanziamento  straordinario  all' Ente regionale  per  lo sviluppo  dell' artigianato da destinare  al  ripiano  delle passività    di   cooperative   artigiane    del    settore serramentistico   operanti  nella  zona   confinaria   della provincia di Trieste &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini  di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziaria regionale della cooperazione(programma 3.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata  ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come  integrato  dall' articolo 2 della legge  regionale  19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia  fidi -   Finanziaria  regionale  della  cooperazione  -  Società Cooperativa   a   responsabilità  limitata  (FINRECO)   con l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal  fine è autorizzata la spesa di  lire  250 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico  al capitolo  8112  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore della cooperazione(programma 3.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Unione regionale della Cooperazione del  Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 100 milioni, per l'anno 1993, a sostegno dell' attività istituzionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I termini e le modalità per  la  rendicontazione  del contributo di cui al comma 1 sono indicati  nel  decreto  di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XII -  è  istituito  il capitolo  8089  ( 1.1.163.2.12.32. )  con  la  denominazione &lt;&lt;  Contributo  all' Unione  regionale  delle  cooperative  a sostegno   dell'  attività   istituzionale  &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100  milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Liquidazione del Centro di documentazioneper il commercio internazionale del legno(programma 3.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere  al  Centro  di documentazione  per  il  commercio internazionale   del  legno  di  Trieste   una   sovvenzione straordinaria  di  lire 480 milioni  per  la  copertura  del disavanzo  accertato  al  31  dicembre  1992  al   fine   di consentire la liquidazione del Centro stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La  sovvenzione di cui al comma 1 è  concessa  su presentazione di apposita domanda, corredata  da  copia  del bilancio   da  cui  risulti  il  disavanzo,  alla  Direzione regionale del commercio e turismo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 -  programma 3.4.1.  - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X  -  è istituito   il  capitolo  8205  (1.1.163.2.10.25)   con   la denominazione  &lt;&lt; Sovvenzione  straordinaria  al  Centro   di documentazione per il commercio internazionale del legno  di Trieste  per  la  copertura dei disavanzi  accertati  al  31 dicembre  1992  al  fine di consentire la  liquidazione  del Centro  stesso &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 480 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 1, primo comma , lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51,  come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio  1986, n. 7, è autorizzata la spesa di  lire  1.200 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il  predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al  capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.200  milioni  per  l'anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti termali(programma 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 42 della legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28,  l'Amministrazione regionale   è   autorizzata  a  concedere  all' Azienda  di promozione  turistica  di Grado ed  Aquileia  un  contributo straordinario  di  lire 170 milioni per  l' anno 1993.  Tale contributo  può  essere concesso  anche  per  i  lavori  di urbanizzazione primaria in relazione al contributo  concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione  e  l' ampliamento dello  stabilimento  termale  di  Grado   nonché   per   la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o  turistico  ed  all'acquisto  delle  attrezzature  e degli arredi ad essi relativi.  A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico  al capitolo  8532  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In  relazione  al disposto del comma 1 la denominazione  del capitolo  8532  è integrata con le parole &lt;&lt; nonché  per  i connessi lavori di urbanizzazione primaria. &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Manutenzione straordinaria degli arenili(programma 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere un contributo straordinario di lire 130 milioni al comune  di  Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La  domanda per la concessione del  contributo  è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredata  da una relazione illustrativa e da un  preventivo di  massima  della spesa da cui risultino gli interventi  da effettuare. Il contributo può essere concesso ed erogato in via  anticipata  ed  in un' unica soluzione. Il  decreto  di concessione   prevede   i  termini   e   le   modalità   di rendicontazione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 26 -  programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -  è  istituito il capitolo 8542 (2.1.232.3.10.24)  con  la denominazione &lt;&lt; Contributo straordinario al comune di  Grado per  i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 130 milioni per l' anno 1993.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI FINANZIATI CON RICORSO AL CREDITOE CHE NON COMPORTANO MAGGIORI ONERI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SPESE FINANZIATE CON MUTUO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la realizzazionedi opere acquedottistiche(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nelle Valli   del   Natisone,   l'Amministrazione   regionale   è autorizzata  ad assumere la spesa di lire 2.000 milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 11 -  programma 1.1.2.  -  spese di investimento - Categoria 2.1. -  Sezione VIII  - è istituito il capitolo 2345 (2.1.210.3.08.16)  con la   denominazione  &lt;&lt; Spese  per  la  progettazione   e   la realizzazione  di  opere acquedottistiche  nelle  Valli  del Natisone - finanziato con contrazione di mutuo &gt;&gt;, e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993  si  provvede con la maggiore entrata di  pari  importo derivante  dall' applicazione dell' articolo 11 della  legge regionale   2   febbraio  1993,  n.   2,   come   modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento  del  capitolo 1650  dello  stato di previsione dell' entrata del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  è  elevato, in termini di competenza, di  lire  2.000 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture sanitarie ed ospedaliere(programma 2.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989,  n. 415,  convertito con modificazioni nella legge  28  febbraio 1990,  n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma  1,  della legge regionale 7 febbraio 1990, n.  3,  è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il predetto onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1993  fa  carico al capitolo 4399 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio  per  l' anno 1993 il cui stanziamento,  in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto  onere  di  lire  6.000  milioni  si provvede  con la maggiore entrata di pari importo  derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine  lo  stanziamento  del capitolo  1654  dello  stato  di previsione  dell' entrata del bilancio pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini  di  competenza, di lire 6.000  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 1  della legge  regionale  14  giugno 1985, n.  24,  come  sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il  predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al  capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   All' onere  di lire 2.000 milioni per  l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11  della  legge regionale  n.  2/1993,  come modificato dall'articolo 11 . A tal fine lo stanziamento del capitolo  1654  dello stato di previsione  dell' entrata del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno  1993 è elevato, in termini di competenza,  di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture socio-assistenziali(programma 2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 2,  comma 3,  e  3  della  legge regionale 14 dicembre  1987,  n.  44, relativamente  agli  interventi in  favore  di  persone  non autosufficienti,  disabili,  in  stato  o   a   rischio   di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa  di  lire 2.250 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il  predetto onere di lire 2.250 milioni fa carico al  capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.250  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per le finalità previste dagli articoli 2,  comma 3,  e 3 della legge regionale, n. 44/1987, con riguardo alle strutture  destinate  all' assistenza  degli   anziani,   è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il  predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al  capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 5.000  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   All' onere di lire 7.250 milioni per  l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la    maggiore    entrata   di   pari   importo    derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine  lo  stanziamento  del capitolo  1650  dello  stato  di previsione  dell' entrata del bilancio pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini  di  competenza, di lire 7.250  milioni  per  l'anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia teatrale(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per le finalità previste dalla legge regionale  22 agosto  1985, n. 40, è autorizzata la spesa di  lire  2.500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il  predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al  capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 2.500  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   All' onere  di lire 2.500 milioni per  l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993,  n. 2,   come  modificato  dall' articolo 11.  A  tal  fine   lo stanziamento  del  capitolo 1650 dello stato  di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini  di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle Aziende ditrasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 4,della legge 17 febbraio 1993, n. 32(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  relazione a quanto disposto dal decreto  legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge  n. 32/1993, al fine di assicurare, nel limite massimo di   lire   20.000   milioni,   la   copertura   del   costo standardizzato  dei  servizi di trasporto  pubblico  locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere  al ripiano  del  disavanzo di esercizio relativo all' anno 1992 delle   Aziende  di  trasporto  pubbliche,  private  ed   in concessione,   nei   limiti   della   quota   corrispondente all' ammontare del costo standard corrente  dei  servizi  di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna  azienda ai  sensi  dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge  regionale  21 ottobre 1986, n. 41,  non  coperto  dai contributi  di esercizio regionali a ciascuna  assegnati  ai sensi  dell' articolo 50 della legge regionale  n.  41/1986, nonché  dai  contributi  statali  correnti  di  settore  e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito, nella rubrica n. 14 - programma 1.5.5.  - spese  correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - il  capitolo 3985  (1.1.155.2.09.18) con la denominazione &lt;&lt; Finanziamenti alle Aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi  di  esercizio relativi all' anno 1992 nel  limite della   copertura  del  costo  standardizzato  del  servizio pubblico  - finanziato con contrazione di mutuo &gt;&gt; e  con  lo stanziamento,  in  termini  di competenza,  di  lire  20.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Nello  stato  di  previsione  dell' entrata  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per l' anno 1993 è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il  capitolo  1663  (5.1.0)  con la  denominazione  &lt;&lt; Ricavo derivante  dal mutuo destinato al ripiano dei  disavanzi  di esercizio  relativi all'anno 1992 delle Aziende di trasporto pubblico  locale  nel  limite  della  copertura  del   costo standardizzato   del   servizio   pubblico &gt;&gt;   e   con    lo stanziamento,  in  termini  di competenza,  di  lire  20.000 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuonel settore della viabilità di interesse regionale(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 4, primo comma,  della  legge regionale 3 settembre 1984,  n.  48,  e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio  1985,  n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il  predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.000  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 7  della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il  predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al  capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza,  è  elevato di lire 1.000  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   All' onere complessivo di lire 2.000  milioni  per l' anno 1993 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede  con la maggiore entrata di pari importo  derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine  lo  stanziamento  del capitolo  1651  dello  stato  di previsione  dell' entrata del bilancio pluriennale  per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini  di  competenza, di lire 2.000  milioni  per  l'anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione della spesa destinataal Centro intermodale di Pordenone(programma 1.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  spesa  di  lire 2.000 milioni autorizzata  per l' anno  1994  con  l' articolo 83, comma  5,  della   legge regionale  1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità  previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale 14  agosto 1987,  n.  22, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  3871 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Lo  stanziamento  del predetto  capitolo  3871  è elevato  di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   La  maggiore  entrata di lire  2.000  milioni  per l' anno  1994  derivante dall' applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11, deve intendersi anticipata all' anno 1993, ferma  restando l' attribuzione al capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Lo  stanziamento  del predetto  capitolo  1650  è elevato  di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SPESE FINANZIATE CON STORNI TRA CAPITOLI DI SPESA, MAGGIORIENTRATE E UTILIZZO DI FONDI STATALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Demolizione fabbricati di proprietà regionalein località di Cave del Predil(programma 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a provvedere  alla  risistemazione dei terreni  di  proprietà della  Regione  siti  in località  Cave  del  Predil  e  ad eseguire  a  tal  fine  la demolizione  dei  fabbricati  ivi ubicati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 7  -  programma 0.1.3.  - spese correnti - Categoria 2.1. - Sezione I  -  è istituito   il  capitolo  1153  (1.1.210.3.01.15)   con   la denominazione &lt;&lt; Spese per la risistemazione dei  terreni  di proprietà  della Regione siti in località Cave del  Predil ed   esecuzione   della  demolizione  dei   fabbricati   ivi ubicati &gt;&gt;,  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 220 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Al  predetto onere di lire 220 milioni si provvede mediante  storno  di  pari importo  dallo  stanziamento  del capitolo   2542   del   precitato   stato   di   previsione, intendendosi  ridotta la relativa autorizzazione  di  spesa. Tale  importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al  31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell' articolo 6 della  legge  regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sottoscrizione di azioni dell' Agenziaper lo sviluppo economico della montagna SpA(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a sottoscrivere  nuove  azioni dell' Agenzia per  lo  sviluppo economico  della  montagna SpA di cui all' articolo 1  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell' importo di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 7  -  programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X -  è  istituito il capitolo 1551 (2.1.254.3.10.12.) con  la denominazione &lt;&lt; Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per  lo  sviluppo economico della montagna SpA &gt;&gt;, e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Al predetto onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1993  si  provvede  mediante storno di  pari  importo  dallo stanziamento  iscritto al capitolo 1576 del precitato  stato di    previsione,   intendendosi   ridotta   la   rispettiva autorizzazione di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1,  della  legge  regionale  7 settembre  1992,  n.  30,  è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico  al capitolo  2296  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di ulteriori lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante  storno di lire 250 milioni dallo stanziamento  del capitolo  2260  dello stato di previsione  precitato   e  di lire  50  milioni dallo stanziamento del capitolo  2262  del medesimo  stato  di  previsione,  intendendosi  ridotte   le rispettive   autorizzazioni   di   spesa.   Detti    importi corrispondono alle somme non utilizzate al 31 dicembre  1992 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge   regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con  decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sostegno allo sviluppo e alla diffusionedelle attività culturali(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  relazione al disposto di cui all' articolo 25, primo  e secondo comma, lettera d), della legge regionale  8 settembre  1981,  n.  68,  l'Amministrazione  regionale   è autorizzata  a concedere all' Associazione tra le  compagnie teatrali triestine &lt;&lt; L'Armonia &gt;&gt; un finanziamento di lire 30 milioni   per  l'anno  1993,  a  sostegno  delle   attività istituzionali,    con    particolare    riferimento     alla realizzazione  del  &lt;&lt; Festival  del  Teatro  Dialettale  del Triveneto e dell' Istria &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso  su presentazione  di apposita domanda corredata  dal  programma delle attività  e da un preventivo di spesa.  L' erogazione della  sovvenzione  è  disposta in  via  anticipata  ed  in un' unica soluzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  1,   è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico  al capitolo  5561  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  per  l' anno 1993,  il cui stanziamento,in  termini  di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Al  predetto onere di lire 30 milioni si  provvede mediante  storno, di pari importo, dal capitolo 5536   dello stato  di  previsione  precitato,  intendendosi  ridotta  la relativa autorizzazione di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ulteriore modifica della legge regionale21 maggio 1992, n. 17(programma 2.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' articolo 28 della legge regionale n. 17/1992, come  modificato dall' articolo 120 della legge regionale  1 febbraio  1993,  n. 1, la locuzione &lt;&lt; 31  luglio  1993 &gt;&gt;  è sostituita dalla locuzione &lt;&lt; 31 luglio 1994 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   All' articolo 29 della legge regionale n. 17/1992, come  modificato dall' articolo 120 della legge regionale n. 1/1993, la locuzione &lt;&lt; 31 luglio 1993 &gt;&gt; è sostituita  dalla locuzione &lt;&lt; 31 luglio 1994 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 35 della legge  regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di  lire 4.636 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Il predetto onere  di lire 4.636 milioni fa carico al  capitolo 5861  dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale   per   gli  anni   1993-1995  e   del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza,  è  elevato di lire 4.636  milioni  per  l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Al  predetto  onere  di lire  4.636  milioni,  per l' anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello  stanziamento iscritto al capitolo 550 dello stato  di previsione  precitato,  intendendosi  ridotta  la   relativa autorizzazione di spesa.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera j), L. R. 27/2017</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a sostegno dell' agricoltura(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 8, comma 1,   della  legge  regionale  12  aprile  1988,  n.  19,  è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico  al capitolo  6330  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 600 milioni per  l'anno 1993  si  provvede  mediante storno di  pari  importo  dello stanziamento iscritto al capitolo 6336 del medesimo stato di previsione,     intendendosi    ridotta    la     rispettiva autorizzazione di spesa.</p></p><a name="art79"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  79</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' agricoltura(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 8  della legge  regionale  13 giugno 1988, n. 49  è  autorizzata  la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X  - il capitolo 6745 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione &lt;&lt; Spese    per    l' effettuazione  di   studi,    ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed  informazione  di mercato attinenti allo sviluppo dell' agricoltura &gt;&gt; e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 300 milioni per  l'anno 1993  si  provvede  mediante storno, di  pari  importo,  dal capitolo   6520   dello   stato  di  previsione   precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore industriale(programma 3.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 7  della legge  regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è  autorizzata  la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico  al capitolo  7288  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 350 milioni si provvede mediante storno, dai sottonotati capitoli del medesimo stato di  previsione, dell' importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:<p style="text-align: justify;">a) dal capitolo 7290, storno di lire 250 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b)  dal  capitolo 7355, storno di lire 100 milioni, corrispondente  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre  1992,  e  trasferita, ai  sensi  dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per la realizzazione diinfrastrutture nel settore industriale(programmi 3.2.3. e 3.2.1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  delle infrastrutture  necessarie per gli insediamenti  produttivi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un contributo  straordinario  al  Consorzio  per  la  zona   di sviluppo  industriale del Ponte Rosso per  la  realizzazione del  raccordo  ferroviario  al servizio  della  stessa  zona industriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La  domanda per la concessione del  contributo  è presentata   alla   Direzione   regionale   dell' industria, corredata  da una relazione illustrativa e da un  preventivo di  massima  della spesa da cui risultino gli interventi  da effettuare.  Il contributo predetto è concesso  ed  erogato con  le  modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 -  programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X -  è  istituito il capitolo 7433 (2.1.243.3.10.28)  con  la denominazione &lt;&lt; Contributo straordinario al Consorzio per la zona  di  sviluppo  industriale   del  Ponte  Rosso  per  la realizzazione  del  raccordo ferroviario al  servizio  della stessa  zona industriale &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere  un contributo straordinario al Consorzio  per  lo sviluppo    industriale,   economico   e    sociale    dello Spilimberghese  per il completamento e la  realizzazione  di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per  la realizzazione delle iniziative di  cui  al comma 5, il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e   sociale   dello  Spilimberghese  può  avvalersi   della consulenza tecnico-organizzativa del BIC Trieste SpA con  il quale stipula apposita convenzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   La  domanda per la concessione del  contributo  è presentata   alla   Direzione   regionale   dell' industria, corredata  da una relazione illustrativa e da un  preventivo di  massima  della spesa da cui risultino gli interventi  da effettuare.  Il contributo predetto è concesso  ed  erogato con le modalità previste dalla legge regionale n. 46/1986.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  5   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 -  programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X -  è  istituito il capitolo 7434 (2.1.243.3.10.28)  con  la denominazione &lt;&lt; Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo    industriale,   economico   e    sociale    dello Spilimberghese  per il completamento e la  realizzazione  di infrastrutture    a   servizio   della   zona    industriale consortile &gt;&gt;   e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere  un contributo straordinario al Consorzio  per  lo sviluppo    industriale,   economico   e    sociale    dello Spilimberghese per concorrere alle spese di funzionamento. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo sono indicati nel decreto di concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Per  le  finalità  previste  dal  comma  10   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  A tal fine, nello stato di previsione della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 -  programma 3.2.1.  -spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  7261  (1.1.163.2.10.28)   con   la denominazione  &lt;&lt; Contributo straordinario per  il  Consorzio per  lo  sviluppo  industriale, economico  e  sociale  dello Spilimberghese  per  le spese di funzionamento &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  All' onere complessivo  di  lire  1.000  milioni, derivante  dai commi 3, 8 e 11, si provvede mediante  storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 7278 del  medesimo stato di previsione, intendendosi  ridotta  la relativa  autorizzazione di spesa.  Detto  importo  di  lire 1.000 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio   1993, n. 5.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Adeguamento ecologico dei processie degli impianti produttivi(programma 3.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma,  della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come  da ultimo  sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 3 febbraio  1993, n. 3, è autorizzata la spesa  di  lire  100 milioni per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico  al capitolo  7594  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1993-1995,   il   cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato  di  lire 100 milioni per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante  storno  di  pari importo  dallo  stanziamento  del capitolo   7595   del   precitato   stato   di   previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a concedere all' Ente  per  lo sviluppo  dell' artigianato del Friuli-Venezia   Giulia   (ESA)  un   ulteriore   contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 per  le finalità  di  cui all' articolo 2, terzo comma, numero  1), della  legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e  sostituito  dall' articolo 3  della  legge  regionale  27 novembre 1971, n. 52.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal fine è autorizzata la spesa di lire  1.500 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il  predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al  capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Al  predetto  onere  di  lire  1.500  milioni  si provvede  mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli  del precitato stato di previsione della spesa  per gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati,  intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:<p style="text-align: justify;">a)  capitolo 8037 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b)  capitolo 8040 - lire 1.000 milioni.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ulteriore finanziamento Programma InterregFrontiera Italia-Slovenia(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità di cui all' articolo 27, comma 1, della  legge  regionale 29 marzo 1993, n. 10 è  autorizzato l' ulteriore   finanziamento   al   Centro   regionale    di sperimentazione agraria di lire 170 milioni, fermo  restando il costo complessivo dell' intervento ivi indicato, a valere sui  fondi  assegnati dallo Stato per il  finanziamento  del Programma  Interreg Frontiera Italia-Slovenia approvato  con Decisione  della Comunità Europea n. C(92)372 del  2  marzo 1992. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico  al capitolo  6791  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 170 milioni si provvede mediante  prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l' anno 1993 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti nel settore sanitario(programma 2.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le somme rientrate in relazione all'anticipazione, a  valere sui fondi assegnati dallo Stato a carico del Fondo sanitario  nazionale,  delle spese sostenute  in  attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre  1986 per  la  formazione  specifica in  medicina  generale,  sono destinate   al  reintegro  delle  assegnazioni   del   Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento degli  enti  che esercitano, nella regione, le funzioni  del Servizio sanitario nazionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal fine nello stato di previsione della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 17 -  programma  2.1.1.  - spese correnti -  Categoria  1.5.  - Sezione  VIII  - il capitolo 4375 (1.1.157.2.08.08)  con  la denominazione  &lt;&lt; Spese per il finanziamento degli  enti  che esercitano,   nella  regione,  le  funzioni   del   Servizio sanitario   nazionale   -  fondi  regionali &gt;&gt;   e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  90  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Nello  stato  di  previsione  dell' entrata  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno  1993, è istituito - al Titolo III-  Categoria 3.7.  -  il  capitolo  1084 (3.6.1.)  con  la  denominazione &lt;&lt; Recupero   delle  spese  sostenute  in  attuazione   della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione  specifica  in  medicina  generale &gt;&gt;  e  con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  90  milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione(programma 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per le finalità previste dall' articolo 97, commi 1  e  2,  della legge regionale 7 febbraio 1990,  n.  3,  è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 27 -  programma 4.1.1  - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV  -  è istituito   il  capitolo  8635  (2.1.142.2.04.30)   con   la denominazione &lt;&lt; Spese per lo svolgimento di un programma  di ricerca  del  Consiglio Nazionale delle  Ricerche  -  Gruppo nazionale  difesa  terremoti - sull' esperienza maturata  in seguito   agli   eventi  sismici  del  1976 &gt;&gt;   e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  60  milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  predetto onere di lire 60 milioni si  provvede mediante   prelevamento  dal  capitolo   8961   &lt;&lt; Fondo   di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale  e  la  rinascita del Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;  dello stato    di   previsione   precitato,   di   pari   importo, corrispondente  a  parte della quota di lire  17.586.937.043 non  utilizzata  al 31 dicembre 1992 e trasferita  ai  sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982,  n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 febbraio 1993, n. 7.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per il sostegno di iniziative culturalied artistiche a favore della minoranza slovena(programmi 0.6.1. e 2.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico  al capitolo  407  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 2, comma 1,  lettera  b),  della legge regionale,  n.  46/1991,  come integrato dall'articolo 137 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico  al capitolo  5484  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   All' onere complessivo di  lire  300  milioni  per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede mediante storno di pari importo  dallo stanziamento iscritto al capitolo 5710 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI STATALIASSEGNATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 50 DELLO STATUTO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al  fine  di promuovere e sostenere le  iniziative economiche   nel   territorio  regionale,  l'Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  far  affluire  alla  gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE),  istituita con la legge 23 gennaio 1970,  n.  8,  la somma di lire 41.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva  di lire  41.000  milioni, suddivisa in ragione di  lire  21.000 milioni  per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  -  alla  Rubrica n. 7 - programma 3.5.1.  -  spese  di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito  il capitolo   1532   (2.1.253.5.10.32)  con  la   denominazione &lt;&lt; Conferimento  a  favore  del FRIE  per  la  promozione  di iniziative   economiche  -  fondi  statali &gt;&gt;,   e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 41.000  milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per  l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per  ciascuno  degli anni 1994 e 1995.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Conferimento al Fondo speciale di rotazionea favore delle imprese artigiane(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a conferire  al  &lt;&lt; Fondo speciale di rotazione a favore  delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;, istituito, ai sensi  dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.  19,  come  sostituito dall' articolo 2,  comma  10,  del decreto  legge 11 marzo 1993, n. 58, con legge regionale  28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 8.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva  di lire  8.000  milioni,  suddivisa in ragione  di  lire  4.000 milioni  per  l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993  -  alla  Rubrica n. 7 - programma 3.5.1.  -  spese  di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito  il capitolo   1583   (2.1.264.5.10.23)  con  la   denominazione &lt;&lt; Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese  artigiane  del Friuli-Venezia Giulia  di  cui  alla legge  regionale 28 agosto 1992, n. 28 - fondi statali &gt;&gt;,  e con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire  8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire  4.000 milioni  per  l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' onere complessivo  di  lire  49.000  milioni, suddiviso in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e  lire  12.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994  al 1995, derivante dagli articoli 89 e 90, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto  sul capitolo  8920  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per l'anno 1993 (Partita n. 62 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Detto importo corrisponde, per lire 2.000 milioni  per  l' anno  1993 relativi  all' intervento di cui all' articolo 90, a parte delle somme non utilizzate  al  31 dicembre  1992  e  trasferite,  ai  sensi  dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto dell' Assessore alle finanze 25 febbraio  1993, n. 14.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sistema informativo del libro fondiario(programma O.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 e della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico  al capitolo  1900  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993,  il  cui  stanziamento,  in  termini   di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Pubblicazioni della Commissione per le pari opportunità(programma 0.6.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Ai  sensi  dell' articolo 3, comma 3, della  legge regionale  21  maggio  1990,  n.  23,  gli  oneri  derivanti dall' applicazione  dell' articolo 2, comma 2,  lettera  b), della  legge  regionale n. 23/1990 fanno carico al  capitolo 400  dello  stato  di  previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rientro al bilancio regionale di somme afferentialla gestione fuori bilancio di cui all' articolo 6della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Ad  integrazione del disposto di cui  all'articolo 111  della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e  con  le modalità  ivi  indicate, la Friulia  SpA,  in  qualità  di organo  gestore della gestione fuori bilancio  istituita  ai sensi  dell'articolo 6 della legge regionale n. 10/1984,  è tenuta  a  far  riaffluire al bilancio  regionale  ulteriori disponibilità   finanziarie   relative   ai   rientri   dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale  n.  10/1984, nell' importo di lire 2.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le somme derivanti dal disposto di cui al comma  1 sono  introitate sul capitolo 782 dello stato di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio  per l' anno 1993, il cui stanziamento,  in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni  per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  95</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1  della legge  11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  acquistare  obbligazioni  emesse  dalla Finanziaria   regionale  Friuli-Venezia   Giulia   locazioni industriali   di  sviluppo,  Friulia-Lis  SpA,   fino   alla concorrenza  della  spesa  di  lire  380  milioni   mediante l' utilizzo della  quota residua dei  fondi  assegnati  alla medesima   Friulia-Lis  SpA  ai  sensi   del   terzo   comma dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le  obbligazioni emesse sono costituite  in  serie speciale  e remunerate con l' interesse del tre per cento  e sono  rimborsate  entro  otto  anni.  Le  modalità  per  il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della  Giunta  regionale,  su proposta  dell' Assessore alle finanze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata  la spesa di lire 380 milioni per  l' anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 -  programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X -  è  istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28)  con  la denominazione  &lt;&lt; Acquisto di obbligazioni della  Friulia-Lis SpA   -   Finanziaria   regionale   Friuli-Venezia    Giulia locazioni  industriali di sviluppo - al fine di favorire  il finanziamento delle imprese industriali ubicate  nelle  aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Al  predetto onere di lire 380 milioni per  l'anno 1993  si  provvede, in deroga al disposto di cui al  secondo comma  dell' articolo 23 della legge  regionale  20  gennaio 1982,  n.  10,  con  l' entrata, di pari importo,  derivante dall' operazione di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1993-1995  e  del bilancio  per  l' anno 1993 è istituito - al Titolo  III  - Categoria   3.6.  -  il  capitolo  1085  (3.6.2.)   con   la denominazione  &lt;&lt; Recupero di fondi erogati alla  Friulia-Lis SpA  ai  sensi  dell' articolo 11, terzo comma, della  legge regionale  1  luglio  1976, n. 28, a  valere  sul  fondo  di solidarietà  a  favore delle zone terremotate &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380  milioni per l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 96</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Partecipazioni azionarie e conferimenti</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L'  Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a partecipare all' aumento del capitale sociale della Promotur SpA mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo,  ai sensi dell' articolo 2342, secondo comma, del codice civile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il valore capitale delle azioni della Promotur SpA da assegnare  alla Regione, ai fini dell'operazione di  cui  al comma  1,  è  commisurata  al  valore  effettivo  dei  beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell' articolo 2343  del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai commi 1  e  2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato  a stipulare  apposita convenzione con la Promotur  SpA,  nella quale,  in  particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 16, L. R. 13/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p></p><a name="art97"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  97</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  98</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Centro di servizi e di documentazioneper la cooperazione economica internazionale<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è autorizzata   a promuovere  la  trasformazione del Centro di  servizi  e  di documentazione  per la cooperazione economica internazionale di  Gorizia, costituito ai sensi dell' articolo 2, comma  9, della  legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell' articolo 2 della legge  regionale  22  agosto 1991, n. 34,  in  società  per azioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Per  le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle   finanze,  su  conforme  deliberazione  della   Giunta regionale,  è  autorizzato  a promuovere  e  realizzare  la trasformazione  del  Centro  in  via  convenzionale,  con  i soggetti  partecipanti  e  nel rispetto  dei  limiti  e  dei criteri  posti  dal  predetto  articolo  2  della  legge  n. 19/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le  finalità  del  presente  articolo  sono confermate   le   autorizzazioni  di  spesa  relative   alla partecipazione  dell' Amministrazione regionale  al   Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  99</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Indirizzi per interventi straordinarinell' edilizia abitativa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione regionale, al fine di  favorire l' acquisizione  in  proprietà da parte dei locatari  degli alloggi posti  in vendita dalla Fincantieri SpA,  dall' Ente Zona  Industriale di Trieste e dalla Azienda Agricola Torvis srl  situati nei Comuni di Monfalcone, Trieste e Torviscosa, stabilisce,   nell' ambito dei  requisiti  e   dei   criteri prescritti   dalla   legislazione  regionale   nel   settore dell' edilizia agevolata,  opportuni  criteri  di  priorità nell' ambito della convenzione di cui all' articolo 48 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze, su conforme  deliberazione della Giunta regionale, di  concerto con   l' Assessore  regionale  dell' edilizia e dei  servizi tecnici, è autorizzato a determinare i criteri predetti per i   soggetti  acquirenti  di  cui  al  comma  1,  ai   sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 100</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Comitato per le iniziative atte a fronteggiaresituazioni di crisi aziendale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Allo  scopo di assicurare il miglior coordinamento delle  iniziative  atte a fronteggiare situazioni  di  crisi aziendale  è costituito un Comitato, avente sede  operativa presso  la  Direzione regionale dell' industria, composto da rappresentanti    dell' Amministrazione  regionale,    delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Ai  lavori  del Comitato possono  altresì  essere invitati   a   partecipare  altri  soggetti  interessati   a specifici problemi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono definiti   la  composizione  del  Comitato  e  gli   aspetti organizzativi connessi al funzionamento del medesimo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 101</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 10 della legge regionale4 maggio 1992, n. 15</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1992,  le parole &lt;&lt; sulla base delle previsioni del  Piano regionale delle sistemazioni &gt;&gt; sono sostituite dalle  parole &lt;&lt; nel  rispetto,  qualora approvate,  delle  previsioni  del Piano regionale delle sistemazioni &gt;&gt;.</p></p><a name="art102"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 102</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 103</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 91della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  All' articolo 91, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, è aggiunta la locuzione &lt;&lt; , per la realizzazione di impianti  per la balneazione a scopo termale o turistico  ed all' acquisto delle  attrezzature e  degli  arredi  ad  essi relativi &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma  1  fanno  carico  al capitolo  8539  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995   e   del   bilancio  per   l' anno  1993.   Nella denominazione  del capitolo 8539 dello stato  di  previsione predetto   è  aggiunta  la  locuzione  &lt;&lt; nonché   per   la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o  turistico  e  per l' acquisto delle attrezzature e  degli arredi ad essi relativi &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 104</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 91della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' articolo 91, comma 15, della legge  regionale n. 4/1992, modificato dall'articolo 93 della legge regionale 9 settembre 1992, n. 30, la locuzione &lt;&lt; per l' acquisto e la realizzazione  di  opere  ed  infrastrutture  da   destinare all' attività istituzionale  dell' azienda  medesima &gt;&gt;   è sostituita  dalla  locuzione  &lt;&lt; per  opere  di  manutenzione straordinaria  del   patrimonio  immobiliare   dell' azienda stessa &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Nella denominazione del capitolo 8540 dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni   1993-1995   la  locuzione  &lt;&lt; per  l' acquisto  e   la realizzazione  di  opere  ed  infrastrutture  da   destinare all' attività istituzionale  dell' azienda  medesima &gt;&gt;   è sostituita  dalla  locuzione  &lt;&lt; per  opere  di  manutenzione straordinaria  del   patrimonio  immobiliare   dell' azienda stessa &gt;&gt;.</p></p><a name="art105"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 105</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.   </p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 106</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 5 dellalegge regionale 22 dicembre 1971,n. 57</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    All' articolo 5,  secondo  comma,  della   legge regionale  n. 57/1971, come inserito dall' articolo 1  della legge  regionale 11 dicembre 1990, n. 54, le parole &lt;&lt; socio- assistenziali,  culturali e scientifiche &gt;&gt;  sono  sostituite dalle    parole    &lt;&lt; sociali,   assistenziali,    culturali, scientifiche, sportive e ricreative &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 107</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interpretazione autentica dell' articolo 54 della leggeregionale 7 settembre 1992, n. 30 e dell' articolo 15 dellalegge regionale 18 dicembre 1992, n. 37</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In via di interpretazione autentica dell' art. 54, comma  5, della  legge regionale n. 30/1992, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1992, nella non applicazione della maggiorazione degli interessi legali deve intendersi    ricompresa   la   non    applicazione    della maggiorazione  degli  interessi  calcolati   al   tasso   di Tesoreria.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 108</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Dopo  l' articolo 27  della  legge  regionale  n. 22/1987 è inserito il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt; Art. 27 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norma di interpretazione autentica</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   I  contributi di cui all' articolo 25, comma  1  e all' articolo 26,  commi  1 e 4, della  legge  regionale  n. 22/1987  possono  essere concessi anche alle  società,  che svolgono    attività    di   impresa,    derivanti    dalla trasformazione  delle  compagnie  e  dei  gruppi,   di   cui all' articolo 110  del codice della navigazione,  secondo  i tipi  societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI  del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 109</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Garanzie fidejussorie regionali</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Il  periodo di sei mesi previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, può essere prorogato di un ulteriore semestre.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 3/1995</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 110</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Adempimenti per l' attuazione dell' articolo 78della legge 30 dicembre 1991, n. 413<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  far  fronte  agli  adempimenti  connessi  con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n.  413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare,  per  le  esigenze  della  Ragioneria  generale, assunzioni  di  personale in numero  non  superiore  ad  una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo  la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e  28  agosto  1989,  n. 20, e successive  modificazioni  ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Per   le   esigenze   di   cui   al   comma   1 l' Amministrazione  regionale è autorizzata  ad  effettuare recuperi  dalle graduatorie di merito delle prove  relative, rispettivamente, all' avviso di assunzione a  contratto  per quattro  posti di consigliere di cui all' articolo 5,  della legge  regionale  28 agosto 1989, n. 20,  ed  all' avviso di assunzione a contratto per quindici posti di segretario  con profilo  professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della  legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché  dalle graduatorie  relative  alle selezioni  per  l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno  1987,  n. 16.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Al  personale assunto, si applica il  disposto  di cui  all' articolo 1  della legge  regionale  n.  20/1989  e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996. </p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 111</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 31 della legge regionale1 febbraio 1993, n. 1</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' articolo 31, comma 2, della  legge  regionale n.  1/1993,  le parole &lt;&lt; lettera a) &gt;&gt; sono sostituite  dalle parole &lt;&lt; lettera a bis) &gt;&gt;.</p></p><a name="art112"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 112</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002</p><a name="art113"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 113</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2012</p><a name="art114"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 114</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996. </p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 115</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 21della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Nelle   more  dell' approvazione del   Programma regionale  della  promozione commerciale all' estero di  cui all' articolo 21 della legge regionale n. 2/1992, i  criteri cui   devono   uniformarsi  i  programmi   di   penetrazione commerciale   ai  fini  della  concessione  dei   contributi previsti dai Capi VIII e IX della legge regionale n.  2/1992 sono  stabiliti con deliberazione della Giunta regionale  su proposta   dell' Assessore  all' industria di concerto   con l' Assessore al commercio e al turismo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 116</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione alle disposizionidella legge regionale 8 giugno 1993, n. 37</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Le   somme   che  alla  chiusura  dell' esercizio finanziario   1993   risultano  non   impegnate   ai   sensi dell' articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini  di  accreditamento  disposti  sui capitoli  di spesa della Rubrica attribuita alla  Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli  anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini  di  accreditamento di cui al comma  9  del  medesimo articolo 140,  sono trasferite, con decreto  dell' Assessore alle  finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al &lt;&lt; Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico  e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli-Venezia Giulia &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 117</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La  provvista di cui ai commi 1 e 2  dell'articolo 60  della legge regionale n. 30/1992, può essere utilizzata dall'Istituto di Mediocredito anche per accordare uno o più finanziamenti alla Friulia Factor Spa, o ad altri soggetti a ciò  abilitati, destinati alla fattorizzazione  di  crediti vantati    dalle  piccole  e  medie  imprese  operanti   nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le modalità di attuazione degli interventi di cui al  comma  1  sono stabiliti con deliberazione della  Giunta regionale  nel rispetto dei principi di diritto  comunitario in tema di aiuti alle imprese.</p></p><a name="art118"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 118</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 119</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   All' articolo 3  della legge regionale  15  aprile 1991,  n.  15, come modificato dall' articolo 3 della  legge regionale  n. 39/1992, la lettera g) del comma  2  è  così sostituita:          &lt;&lt; g)  i  mezzi impiegati in manifestazioni anche  a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di  cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta   da   parte   del   Corpo  d' armata  competente   per territorio. &gt;&gt;</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007. </p></p><a name="art120"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 120</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera f), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><a name="art121"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 121</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera a), L. R. 18/2011</p><a name="art122"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 122</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 8/2001</p><a name="art123"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 123</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 28/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002  , con effetto dal 26 maggio 2002.</p><a name="art124"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 124</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 125</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Entrata in vigore</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>