Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO II
 SPESE FINANZIATE CON STORNI TRA CAPITOLI DI SPESA, MAGGIORI
ENTRATE E UTILIZZO DI FONDI STATALI
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 82
 Interventi per la realizzazione di
infrastrutture nel settore industriale
(programmi 3.2.3. e 3.2.1)
1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7433 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 5, il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese può avvalersi della consulenza tecnico-organizzativa del BIC Trieste SpA con il quale stipula apposita convenzione.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7434 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per concorrere alle spese di funzionamento. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo sono indicati nel decreto di concessione.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.1. -spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7261 (1.1.163.2.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario per il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 86
 Finanziamenti nel settore sanitario
(programma 2.1.1.)
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4375 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Spese per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - al Titolo III- Categoria 3.7. - il capitolo 1084 (3.6.1.) con la denominazione << Recupero delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.