Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 47
 Opere di sistemazione fondiaria
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di anticipare l' erogazione al Consorzio di bonifica del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per l' attuazione del progetto << Lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio medesimo stipula per la realizzazione, nell' ammontare di lire 5.325 milioni, dei citati lavori.
2. Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale e destinate all' estinzione del mutuo di cui al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 1.100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6319 (2.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali al Consorzio di bonifica del Medio Friuli a fronte del mutuo contratto al fine di anticipare l' erogazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione dei lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 48
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 41, comma 4, L. R. 14/1994
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 55
1. In relazione all' attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;
b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;
c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;
d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.
I predetti contributi sono concessi per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 64
 Impianti termali
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l' anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l' ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole << nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria. >>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994