Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AMBIENTE,
DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL' EDILIZIA
Art. 19
 Opere di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per l' anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 360 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. È revocato il limite d' impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell' anno 1993 con l'articolo 105 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992, ed iscritto sul capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 162 milioni per l' anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.
9. L' onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Edilizia agevolata
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L' onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. All' onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 3298 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
b) per lire 1.300 milioni mediante storno dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.

Art. 22
 Progetto di ricerca per il recupero
e la valorizzazione dei borghi rurali
del Friuli-Venezia Giulia
(programma 1.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla << casa a corte >> friulana, di interesse storico culturale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2.- spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla 'casa a corte' friulana, di interesse storico culturale >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITÀ
E DEI TRASPORTI
Art. 25
 Sistemazione opere viarie
(programma 1.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore del Comune di Grado, da utilizzare per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata dalla relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.
3. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nel decreto di concessione del contributo che può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3718 (2.1.232.3.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Grado per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 29
 Interventi a favore degli investimenti
privati nei porti
(programma 1.5.4.)
1. All'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, alla fine del comma 1, aggiungere la frase: << Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attività di impresa >>.
2. Per le finalità previste dall' articolo 25, della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 33
 Servizi di prevenzione sanitaria
di supporto al Servizio sanitario regionale
(programma 2.1.3.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria fino all' importo massimo di lire 200 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
4. La sovvenzione di cui al comma 3 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4481 (1.1.158.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Croce Verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 37
 Fondo regionale per l' Europa
(programma 0.6.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993
Art. 38
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per l' incremento delle attività internazionali dell' Università di Trieste e un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5204 (2.1.242.3.06.04.) con la denominazione << Contributi straordinari al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine per concorrere al potenziamento delle proprie strutture edilizie, della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed in relazione al disposto dell' articolo 78 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata dal piano di impiego del contributo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5205 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 39
 Servizi museali
(programma 2.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina.
3. Per consentire la sistemazione e la pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale di Sesto al Reghena, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l' anno 1993 un finanziamento straordinario di lire 200 milioni a favore del comune di Sesto al Reghena.
4. Le domande per la concessione della sovvenzione e dei finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura corredate da un preventivo di spesa. La sovvenzione ed i finanziamenti predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un' unica soluzione. I decreti di concessione prevedono i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5511 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al comune di Zuglio per l' ultimazione dell' allestimento e l' avvio dell' attività del Museo archeologico comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5512 (2.1.232.3.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - Programma 2.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5513 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Finanziamento al comune di Sesto al Reghena per consentire la sistemazione e pavimentazione dell' area archeologica a sud della Chiesa abbaziale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 40
 Interventi a sostegno delle attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5575 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi ad associazioni per iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.
3. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana un contributo straordinario di lire 200 milioni per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
5. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del comune di Trieste un contributo straordinario di lire 50 milioni per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'Italia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - è istituito il capitolo 5590 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario al comune di Trieste per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all' Italia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993. >>
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione culturale Alpe Adria Cinema, con sede in Trieste, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali di realizzazione degli Incontri internazionali di Alpe Adria Cinema.
8. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 9.
9. Annualmente l' Associazione Alpe Adria Cinema è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
11. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5586 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993. La denominazione del capitolo 5586 è così sostituita: << Sovvenzione annua alle associazioni culturali 'Le giornate del cinema muto' di Pordenone e 'Alpe Adria Cinema' di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >>.
12. Per le finalità e con l' osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione << Pro-Pordenone >>, con sede in Pordenone, un contributo straordinario di lire 100 milioni per l' anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5705 (2.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione 'Pro-Pordenone', con sede in Pordenone, per l'acquisizione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento della sede e del relativo arredo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 65, L. R. 4/1999
Art. 43
 Contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo
del teatro comunale << Giuseppe Verdi >>
(programma 2.4.3.)
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 800 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
6. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 46
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
8. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore del Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Art. 47
 Opere di sistemazione fondiaria
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di anticipare l' erogazione al Consorzio di bonifica del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per l' attuazione del progetto << Lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio medesimo stipula per la realizzazione, nell' ammontare di lire 5.325 milioni, dei citati lavori.
2. Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale e destinate all' estinzione del mutuo di cui al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 1.100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6319 (2.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali al Consorzio di bonifica del Medio Friuli a fronte del mutuo contratto al fine di anticipare l' erogazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione dei lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 48
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 41, comma 4, L. R. 14/1994
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 55
1. In relazione all' attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;
b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;
c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;
d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.
I predetti contributi sono concessi per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 64
 Impianti termali
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l' anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l' ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole << nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria. >>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994