Art. 66
Interventi per la realizzazione
di opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. Per la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nelle Valli del Natisone, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - č istituito il capitolo 2345 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nelle Valli del Natisone - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell'
articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 č elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.