Art. 58
Interventi a favore della pesca e dell' acquacoltura
(programma 3.2.5.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
5. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.