Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 55
1. In relazione all' attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.300 milioni annui;
b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;
c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;
d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.
I predetti contributi sono concessi per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 č comunque subordinata all' avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all' agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.
5. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 2.500 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 č istituito , a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni medesimi.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 14/1994