Art. 54
Interventi a favore dei bachicoltori
(programma 3.1.3.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell' annata 1992, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.
2. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per le finalitā previste dal comma 1, č autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 č istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.