Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 46
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalitā e con le modalitā previste dall' articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA. A tal fine č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
7. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
8. Per le finalitā previste dal comma 7, č autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 č istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Per le finalitā previste dal comma 10 č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - č istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore del Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, č presentata al Servizio delle attivitā ricreative e sportive. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalitā di rendicontazione.