Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 25
 Sistemazione opere viarie
(programma 1.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore del Comune di Grado, da utilizzare per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata dalla relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.
3. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nel decreto di concessione del contributo che può essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3718 (2.1.232.3.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Grado per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1993.