Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 116
1. Le somme che alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell' articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell' Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al << Fondo di solidarietą per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>.