1. Le somme che alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell'
articolo 140, comma 8, della legge regionale, 8 giugno 1993, n. 37, sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l' anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell' Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al << Fondo di solidarietą per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>.