1. Ad integrazione di quanto disposto dall'
articolo 9 della legge regionale, n. 2/1993, l' Assessore alle finanze č autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1752 e 1753 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.