1. Nelle more dell' approvazione del Programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all'
articolo 21 della legge regionale n. 2/1992, i criteri cui devono uniformarsi i programmi di penetrazione commerciale ai fini della concessione dei contributi previsti dai Capi VIII e IX della
legge regionale n. 2/1992 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' industria di concerto con l' Assessore al commercio e al turismo.