Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto di lire 60.000.000.000, iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio per l' anno 1993, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1992, nell' importo di lire 93.379.735.416.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 294.509.125.136, i residui attivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 2.785.500.797.656, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 1.713.675.061.636, nonché i trasferimenti all' anno 1993, accertati in lire 1.272.955.125.740.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1993, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.