﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 17 giugno 1993

      , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori  norme  modificative ed integrative  di  leggi regionali  in  materia  di edilizia  residenziale  pubblica; norme  in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale  1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento  e l' organizzazione degli uffici regionali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI INTERPRETAZIONEAUTENTICA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  via  di interpretazione autentica  del  comma  1 dell' articolo 20 della legge regionale 29 aprile  1986,  n. 18,  come  modificato dall'articolo 51 della legge regionale 30   maggio   1988,  n.  37,  la  locuzione  &lt;&lt; immobili   da acquistare &gt;&gt; deve intendersi &lt;&lt; immobili da acquistare ovvero acquisire  in diritto di superficie per una durata  di  anni comunque   non   inferiore  alla  durata  del   periodo   di ammortamento  del mutuo o del periodo di restituzione  delle anticipazioni regionali. &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 33 della  legge regionale 29 aprile 1986, n.  18, per fase  del grezzo  deve  intendersi  la realizzazione  delle  opere  di costruzione   fino   a  completamento  della   copertura   o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Tuttavia,  in via transitoria, per le  domande  già presentate  fino alla data dell'8 giugno 1992, il  Direttore provinciale dei servizi tecnici è autorizzato a  concedere, su domanda degli interessati, da presentare entro il termine perentorio  di  30  giorni  dall' entrata in  vigore   della presente  legge, il contributo o l' anticipazione anche  nei casi in cui l'acquisto o l' inizio dei lavori per interventi di  nuova  costruzione o recupero sia intervenuto  senza  la preventiva  richiesta di variazione del tipo o località  di intervento.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilità tecnica ed amministrativa e che  intendono  avvalersi del loro apporto  tecnico  per  la progettazione, la direzione e l' appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno priorità per l' accesso ai benefici di edilizia convenzionata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Nei  casi  di cui al comma 1, i massimali  di  spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati  del 5%.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983,  n.  2, la  speciale  sovvenzione ivi prevista può essere  concessa per l' attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero  relativi  all' intero territorio  del  Comune   di Sauris.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di  cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio  1983,  n.  2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Alle variazioni dei massimali di costo, degli importi e    delle    percentuali   delle   anticipazioni   previste dall' articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1983,  n. 2,  si  procede  con le modalità previste  dall' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge  regionale  6  settembre 1991, n.  47, come  integrato dall' articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30,  e modificato dall' articolo 132 della legge regionale 1 febbraio  1993,  n.  1, sono concessi agli Istituti autonomi per le  case popolari con un unico provvedimento  d' impegno delle  quindici annualità e sulla base di semplice  domanda corredata  da  un  programma  di  massima  di  utilizzo  del finanziamento complessivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Gli Istituti autonomi per le case popolari, in  sede di  approvazione  dei  piani finanziari  preventivi  di  cui all' articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982,  n. 75  ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle  corrispondenti  annualità  del  contributo  per   la realizzazione  degli  interventi  di  recupero  del  proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al  comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nell' ambito  del  programma   di   utilizzo   del finanziamento possono essere inseriti anche interventi  già parzialmente  finanziati  con le quote  dei  canoni  di  cui all' articolo 65,  primo  comma,  lettera  c),  della  legge regionale  75/82 e da altri canali contributivi regionali  e statali compatibili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Gli Istituti autonomi per le case popolari, in  sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente   atto  dell' intervenuta  deliberazione   di aggiudicazione   dei  lavori  relativi  all' utilizzo  delle annualità  del  contributo di cui al comma 1  afferenti  al biennio precedente.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal  comma  4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro  60  giorni  dall' approvazione assessorile del  piano finanziario consuntivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti  autonomi per  le  case popolari, con unico provvedimento  riferito  a tutte  le  annualità  i  contributi pluriennali  anche  per sopperire  all' onere dei mutui, sia in linea  capitale  che interessi  e dei relativi prefinanziamenti, che  gli  stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e  3 dell' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'articolo 87 della legge regionale 7 settembre  1992,  n.  30 e dall' articolo 132, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n.  1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In   deroga  a  quanto  stabilito  dal   comma   2 dell' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993,  n. 1,   è   consentito  concedere  i  benefici   di   edilizia convenzionata  ed  agevolata per  acquisti  tra  parenti  ed affini  entro il secondo grado, purché le relative  domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e  l' unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni  pubbliche in materia di edilizia residenziale, con  esclusione di quelle previste dalle leggi  regionali  7 giugno  1976, n.  17, 27 agosto 1976, n.  46, 20 giugno 1977, n.  30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n.  308 e  9 gennaio 1991, n.  10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17  della  legge regionale 1 febbraio 1993,  n.  1,  tra  le priorità  previste  dal medesimo comma rientrano  anche  le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro  il 31  dicembre  1992,  per  le  quali  i  richiedenti  abbiano acquisito  la  proprietà o dato inizio  ai  lavori  per  la costruzione  o  il  recupero di  un  alloggio  entro  il  31 dicembre 1992.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale  è autorizzata  ad  erogare i contributi, a suo tempo  concessi alle   cooperative   edilizie   che   risultano   poste   in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite  non oltre la data del 31 dicembre 1993, direttamente ai soci delle stesse   che   acquisiscono  la  proprietà  degli   alloggi realizzati.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  I  soci  di  cui  al  comma 1,  oltre  ai  requisiti soggettivi  previsti dalle disposizioni vigenti, non  devono avere  carichi  penali pendenti ovvero  condanne  per  fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo  le  modalità  di  cui  ai  commi  1  e  2,  previa acquisizione   in  via  esclusiva  della  dichiarazione   di regolare esecuzione redatta ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, come modificato dal precedente  articolo 17, della documentazione attestante  il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla  data di  entrata  in  vigore della presente  legge,  nonché  del certificato  del  casellario  giudiziario  generale  e   dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del  commissario  liquidatore o  del  curatore  fallimentare circa  il  definitivo  trasferimento  della  proprietà  per assenza   di   impugnazioni,  opposizioni  od   altri   atti pregiudizievoli.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis.</span> Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi. Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa. <p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Per  le  anticipazioni  già  deliberate  ai  sensi dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75,  in  favore di cooperative, per le quali non  sia  stato emesso  il  decreto  di  concessione  in  quanto  le  stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in  fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge,   è   consentita   la  concessione   ed   erogazione direttamente   a   favore  dei  soci  che  acquisiscono   la proprietà degli alloggi, previa presentazione, della documentazione di cui al comma 3.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere  ai  soci che ne facciano domanda una integrazione fino  al  20%  dei  contributi e  delle  anticipazioni  già concessi o deliberati a favore delle cooperative di  cui  ai commi precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento   ed   in   unica   soluzione   ad    avvenuta realizzazione    dell' iniziativa  edilizia    ammessa    ad anticipazione   ed  a  completamento  della   documentazione prescritta.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 21, comma 1, L. R. 31/1995</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 61 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     In   alternativa   ai   contributi   previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite  non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non  superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in  15  anni  al  tasso  del tre per  cento,  mediante  rate semestrali   costanti  posticipate  di   ammortamento,   con decorrenza  iniziale  dall'  1 marzo  o  dall'  1  settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni  od  altri  atti pregiudizievoli  degli  alloggi delle  cooperative di cui al comma 1, realizzati o in  corso di realizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a   pena   di  decadenza  dall'anticipazione  e  conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>     L'erogazione  dell' anticipazione,  che   può intervenire  anche prima dell'acquisizione della  proprietà dell'immobile,  è  subordinata alla presentazione,  in  via esclusiva,  di  idonea  garanzia fideiussoria  bancaria  per importo  pari alla quota capitale da restituire,  fino  alla completa  estinzione dell'anticipazione stessa, del  verbale di   accertamento   dei  requisiti  soggettivi   del   socio richiedente  da  parte  dell'apposita  commissione  di   cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre  1982,  n. 75,  nonché  del  certificato  del  casellario  giudiziario generale  e  dei  certificati dei carichi  pendenti  da  cui risulti  che i beneficiari non hanno carichi penali pendenti ovvero   condanne  per  fatti  connessi  alla  realizzazione dell'intervento oggetto dell'anticipazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non  già  accertati  in  precedenza,  sono  verificati  con riferimento alla data del 17 giugno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    Delle anticipazioni previste ai commi precedenti possono  beneficiare anche i soci delle cooperative  per  le quali,  alla  data del 17 giugno 1993, il  Comitato  di  cui all'articolo  4 della legge 18 ottobre 1955, n.  908,  aveva deliberato   la  concessione  del  mutuo  a  seguito   della comunicazione  di  cui  al secondo comma  dell'articolo  125 della legge regionale n.  75/1982.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non  si  applicano le disposizioni che prevedono  incrementi dei   massimali   ammissibili  a  contributo   di   edilizia convenzionata ed agevolata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   I rientri delle anticipazioni di cui ai precedenti commi  confluiscono  al fondo di cui all'articolo  80  della legge regionale n.  75/1982.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 61 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     I   soci  delle  cooperative  edilizie,   già assegnatarie  con  deliberazione della Giunta  regionale  di agevolazioni  per  la  realizzazione di  alloggi,  ancorché successivamente  revocate,  poste  in  liquidazione  coatta, amministrativa  o dichiarate fallite entro  il  31  dicembre 1993, in alternativa ai benefici di cui agli articoli  61  e 61 bis, possono presentare domanda, entro il 30 giugno 1994, per  l'ottenimento dei contributi di edilizia agevolata,  ai sensi  degli  articoli 88, 90 e 94 della legge  regionale  1 settembre  1982,  n.  75,  come da ultimo  modificati  dagli articoli  33 e 35 e rispettivamente sostituito dall'articolo 36.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Alle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data  priorità  assoluta  in  sede  di  formulazione  delle graduatorie  di  accesso ai benefici,  ivi  compresi  quelli previsti  dal  Titolo IV nei confronti di tutte  le  domande presentate dopo il 31 dicembre 1992.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 199, comma 3, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.</p></p><a name="art62"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  62</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999</p></p></body></html>