Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.
TITOLO V
 NORME MODIFICATIVE, INTEGRATIVE E DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 52
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la locuzione << immobili da acquistare >> deve intendersi << immobili da acquistare ovvero acquisire in diritto di superficie per una durata di anni comunque non inferiore alla durata del periodo di ammortamento del mutuo o del periodo di restituzione delle anticipazioni regionali. >>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 53
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, per fase del grezzo deve intendersi la realizzazione delle opere di costruzione fino a completamento della copertura o impermeabilizzazione del tetto nonché delle pareti interne.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 56
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, la speciale sovvenzione ivi prevista può essere concessa per l' attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero relativi all' intero territorio del Comune di Sauris.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57
1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 58
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 59
1. I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall' articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall' articolo 132 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d' impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all' articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è consentito concedere i benefici di edilizia convenzionata ed agevolata per acquisti tra parenti ed affini entro il secondo grado, purché le relative domande siano state presentate prima dell'8 giugno 1992 e l' unità immobiliare oggetto dell'intervento non abbia beneficiato di agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale, con esclusione di quelle previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 20 giugno 1977, n. 30, Capo III, e dalle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico, nei dieci anni precedenti la domanda.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, tra le priorità previste dal medesimo comma rientrano anche le domande presentate dopo l'8 giugno 1992 e comunque entro il 31 dicembre 1992, per le quali i richiedenti abbiano acquisito la proprietà o dato inizio ai lavori per la costruzione o il recupero di un alloggio entro il 31 dicembre 1992.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell' intervento.
3. Il Direttore regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dal precedente articolo 17, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti e di apposita dichiarazione del commissario liquidatore o del curatore fallimentare circa il definitivo trasferimento della proprietà per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli.
3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai diversi momenti di riferimento dei requisiti stessi. Su specifica istanza dei soci la Commissione può altresì accertare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo da parte della cooperativa.
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell' articolo 80 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in favore di cooperative, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione in quanto le stesse risultano già poste in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la concessione ed erogazione direttamente a favore dei soci che acquisiscono la proprietà degli alloggi, previa presentazione, della documentazione di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell' iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 199, comma 1, L. R. 5/1994
4 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 21, comma 1, L. R. 31/1995
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
6 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61 bis
1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dall' 1 marzo o dall' 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.
2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.
3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.
7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999