1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, purché liquidi ed esigibili.