Art. 63
1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.